Art. 6. 
                       Operazioni di scrutinio 
  1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito un
seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con
il compito di provvedere alle operazioni di spoglio  e  di  scrutinio
dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5. 
  2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni e' fatta  a  cura
dell'ufficio elettorale circoscrizionale. 
  3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il
quindicesimo giorno antecedente quello della  votazione,  provvede  a
richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al
sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la  nomina
dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio. 
  4. Per il  segretario  del  seggio  si  applicano  le  disposizioni
vigenti per l'elezione della Camera dei deputati. 
  5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti  dal  presente
articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del
presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo
34 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive  modificazioni.  Entro
il termine di cui al comma 3, il presidente  dell'ufficio  elettorale
circoscrizionale, ai fini della dotazione  di  materiale  e  stampati
occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero
delle sezioni speciali da istituire. 
  6. Alle ore 21 del giorno fissato per  la  votazione  i  presidenti
degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma  del  comma  1,
costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune  ove  ha
sede  l'ufficio  elettorale  circoscrizionale  il   plico   sigillato
contenente  il  bollo   della   sezione   e   le   designazioni   dei
rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da
parte del sindaco del comune  medesimo  i  verbali  di  nomina  degli
scrutatori. 
  7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al  comma  1,  il
presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale  provvede  a  far
consegnare il plico sigillato contenente le  schede  pervenute  dagli
uffici  consolari  con  l'indicazione,  sull'involucro  esterno,  del
numero delle schede contenute. 
  8. Il presidente del seggio da' quindi inizio, alle  ore  22,  alle
operazioni di scrutinio per le  quali  si  applicano  l'articolo  16,
terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonche',  in  quanto
applicabili, le norme del titolo V  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361.
Compiute le operazioni di cui al primo  comma  dell'articolo  75  del
testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede
a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui
all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979.