Art. 8. Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono altresi' elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza."; b) all'articolo 4 il secondo comma, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine."; c) l'articolo 26 e' abrogato; d) l'articolo 28 e' abrogato; e) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati; f) l'articolo 36 e' abrogato; g) l'articolo 37 e' abrogato.