Art. 8. 
          Modificazioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18 
  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni e integrazioni: 
    a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Sono altresi'  elettori  i  cittadini  degli  altri  Paesi  membri
dell'Unione che, a seguito di formale richiesta  presentata  entro  e
non oltre il novantesimo giorno antecedente la data  fissata  per  le
elezioni,   abbiano   ottenuto   l'iscrizione   nell'apposita   lista
elettorale del comune italiano di residenza."; 
    b) all'articolo 4 il secondo comma,  introdotto  dall'articolo  1
della legge 18 gennaio 1989, n. 9, e' sostituito dal seguente: 
  "Sono inoltre eleggibili alla medesima  carica  i  cittadini  degli
altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei 
requisiti di eleggibilita' al Parlamento 
europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non  siano  decaduti
dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine."; 
    c) l'articolo 26 e' abrogato; 
    d) l'articolo 28 e' abrogato; 
    e) i primi sei commi dell'articolo 30 sono abrogati; 
    f) l'articolo 36 e' abrogato; 
    g) l'articolo 37 e' abrogato.