Art. 11. 
         Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio 
  1. Nel corso degli studi gli allievi sono  soggetti  a  valutazione
continua da  parte  di  ciascun  docente  delle  singole  discipline,
secondo i criteri fissati dalla scuola. La  somma  delle  valutazioni
confluisce in un giudizio  professionale  complessivo  che,  in  caso
positivo, da' accesso all'esame-concorso intermedio. 
  2. Al termine del corso i candidati  sostengono  un  esame-concorso
intermedio consistente nella presentazione e discussione di una  tesi
scritta preparata nell'ultimo semestre di studi, seguita da una prova
scritta, da svolgersi, in forma  sintetica,  secondo  le  regole  dei
concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilita' del
candidato, e  da  un  colloquio  generale  sui  temi  concernenti  le
discipline oggetto del corso. 
  3. La positiva  discussione  della  tesi  consente  l'effettuazione
delle prove scritta e orale, che saranno valutate secondo  i  criteri
definiti dal regolamento della scuola. 
  4. La graduatoria e' stabilita sulla base  della  somma  dei  voti,
espressi in trentesimi, della valutazione continua, della tesi, della
prova scritta e del colloquio. 
  5. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza  per  l'ammissione  all'impiego
nelle amministrazioni statali.