Art. 11. Valutazione continua, ed esame-concorso intermedio 1. Nel corso degli studi gli allievi sono soggetti a valutazione continua da parte di ciascun docente delle singole discipline, secondo i criteri fissati dalla scuola. La somma delle valutazioni confluisce in un giudizio professionale complessivo che, in caso positivo, da' accesso all'esame-concorso intermedio. 2. Al termine del corso i candidati sostengono un esame-concorso intermedio consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta preparata nell'ultimo semestre di studi, seguita da una prova scritta, da svolgersi, in forma sintetica, secondo le regole dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilita' del candidato, e da un colloquio generale sui temi concernenti le discipline oggetto del corso. 3. La positiva discussione della tesi consente l'effettuazione delle prove scritta e orale, che saranno valutate secondo i criteri definiti dal regolamento della scuola. 4. La graduatoria e' stabilita sulla base della somma dei voti, espressi in trentesimi, della valutazione continua, della tesi, della prova scritta e del colloquio. 5. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.