Art. 14. 
                  Riammissione al corso successivo 
  1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza
del corso a causa  degli  obblighi  connessi  al  servizio  militare,
oppure per maternita' o per gravi motivi  di  salute,  da  comprovare
tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere,  purche'
ancora in possesso dei requisiti prescritti,  di  essere  ammessi  al
corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.