Art. 14. Riammissione al corso successivo 1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi connessi al servizio militare, oppure per maternita' o per gravi motivi di salute, da comprovare tempestivamente con idonea documentazione, possono chiedere, purche' ancora in possesso dei requisiti prescritti, di essere ammessi al corso successivo nel rispetto dei posti messi a concorso.