Art. 15. Trattamento economico 1. Agli allievi dei corsi di formazione dirigenziale e' assegnata una borsa di studio di L. 1.600.000 lorde mensili da corrispondersi, in relazione alla frequenza del corso, con le modalita' stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi. L'importo e' rivalutabile ogni due anni, nei limiti del tasso programmato di inflazione, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate tutte le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale previste per gli impiegati civili dello Stato. 3. Agli allievi che siano dipendenti civili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, ammessi a frequentare il corso, compete per tutta la durata del corso ed a carico dell'amministrazione di appartenenza il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero, se piu' vantaggioso, quello stabilito per gli allievi esterni, con la relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 4. Per quanto concerne gli allievi dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali che concorrono e conseguono la nomina in posti di amministrazione diversa da quella di appartenenza, l'amministrazione di destinazione e' tenuta a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico eventualmente corrisposto durante la frequenza del corso.