Art. 15. 
                        Trattamento economico 
  1. Agli allievi dei corsi di formazione dirigenziale  e'  assegnata
una borsa di studio di L. 1.600.000 lorde mensili da  corrispondersi,
in relazione alla frequenza del corso,  con  le  modalita'  stabilite
nell'ordinamento vigente per il pagamento degli  stipendi.  L'importo
e' rivalutabile ogni due anni, nei limiti del  tasso  programmato  di
inflazione, con decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica,  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono  effettuate
tutte le ritenute erariali e quelle per il trattamento  assistenziale
previste per gli impiegati civili dello Stato. 
  3. Agli allievi che siano dipendenti civili  delle  amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 1, ammessi a frequentare il  corso,  compete
per tutta la durata del corso ed  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza il trattamento economico relativo alla  loro  qualifica,
ovvero,  se  piu'  vantaggioso,  quello  stabilito  per  gli  allievi
esterni, con la relativa integrazione da parte della Scuola superiore
della pubblica amministrazione. 
  4. Per quanto concerne gli allievi  dipendenti  di  amministrazioni
pubbliche non statali che concorrono e conseguono la nomina in  posti
di   amministrazione   diversa    da    quella    di    appartenenza,
l'amministrazione   di   destinazione   e'   tenuta   a    rimborsare
all'amministrazione  di   appartenenza   il   trattamento   economico
eventualmente corrisposto durante la frequenza del corso.