Art. 17. 
                          Resti di frazione 
  1. Nelle  percentuali  di  ripartizione  dei  posti  da  mettere  a
concorso fra i due sistemi di  accesso,  previste  nella  misura  del
settanta per cento per il concorso, per esami, e del trenta per cento
per il corso-concorso selettivo di formazione, gli eventuali resti di
frazione sono assegnati al concorso che  presenta  la  frazione  piu'
vicina all'unita', salvo il recupero nell'anno  successivo  a  favore
dell'altra  procedura  concorsuale.  Analogo  criterio  deve  trovare
applicazione nei concorsi,  per  esami,  nella  determinazione  della
riserva   dei   posti   a    favore    del    personale    dipendente
dall'amministrazione che indice il concorso. 
  2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero
complessivo dei posti messi a concorso.