Art. 2. 
                         Concorso per esami 
  1. L'accesso alle qualifiche di dirigente nelle amministrazioni  ed
enti di cui all'art. 1, comma 1, avviene  per  concorso,  per  esami,
indetto dalle singole amministrazioni nella percentuale del  settanta
per cento dei posti disponibili calcolati, in ciascun ruolo organico,
al 31 dicembre di ogni anno. 
  2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente da
parte  dell'amministrazione  che  indice  il  concorso  e'  pari   al
cinquanta per cento dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo
organico.