Art. 3. 
                      Commissione esaminatrice 
  1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, e' nominata
con decreto del Ministro o dell'autorita' che indice il  concorso  ed
e' composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato  dello
Stato con  qualifica  equiparata  o  da  un  dirigente  generale  con
funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto
del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale. 
  2.  Non  possono  essere  nominati  componenti  delle   commissioni
soggetti che  siano  componenti  dell'organo  di  direzione  politica
dell'amministrazione che indice il concorso o che  ricoprano  cariche
politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle
confederazioni  od  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali. 
  3. Almeno un terzo dei posti di  componente  delle  commissioni  di
concorso e' riservato,  salva  motivata  impossibilita',  alle  donne
purche' in possesso dei requisiti  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  4. La commissione esaminatrice puo'  essere  integrata  con  membri
esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove  attinenti
alle lingue stesse. 
 
          Nota dell'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  8 del citato D.Lgs. n. 29/1993,
          come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
          546, e' il seguente:
             "Art. 8 (Selezione del personale). - 1.  I  procedimenti
          di  selezione  per  l'accesso  e  per  la  progressione del
          personale nei pubblici uffici sono  definiti  nel  rispetto
          dei seguenti criteri fondamentali:
               a)  concentrazione  e  rapidita'  dei  tempi e modi di
          svolgimento;
               b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e
          professionalita' pur se di amministrazioni ed enti diversi;
               c) decentramento, ove opportuno, dei  procedimenti  di
          selezione;
               d)  composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali;
               e) adozione  di  meccanismi  informativi  e  di  altri
          strumenti   atti   a   ridurre  la  discrezionalita'  della
          valutazione e ad accelerare le procedure,  comprese  quelle
          di preselezione".