Art. 3. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, per esami, e' nominata con decreto del Ministro o dell'autorita' che indice il concorso ed e' composta da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata o da un dirigente generale con funzioni di presidente, e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava o nona qualifica funzionale. 2. Non possono essere nominati componenti delle commissioni soggetti che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 3. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato, salva motivata impossibilita', alle donne purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 4. La commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri esperti in lingue straniere per la valutazione delle prove attinenti alle lingue stesse.
Nota dell'art. 3: - Il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: "Art. 8 (Selezione del personale). - 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: a) concentrazione e rapidita' dei tempi e modi di svolgimento; b) unicita' della selezione per identiche qualifiche e professionalita' pur se di amministrazioni ed enti diversi; c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione; d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalita' della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione".