Art. 4. Modalita' di svolgimento delle selezioni 1. Il concorso consiste in due prove scritte ed un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. L'altra prova, a contenuto teorico, verte a scelta dell'amministrazione su materie attinenti alla sfera di competenza dell'amministrazione medesima. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e su altre indicate nel bando di concorso. 2. Il colloquio concorre alla valutazione della professionalita' del candidato e alla sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni. 3. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 4. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.