Art. 4. 
              Modalita' di svolgimento delle selezioni 
  1. Il concorso consiste in due prove scritte ed un  colloquio.  Una
delle prove scritte, a contenuto pratico,  e'  diretta  ad  accertare
l'attitudine  dei  concorrenti  alla  soluzione  corretta,  sotto  il
profilo della legittimita', della convenienza e della  efficienza  ed
economicita' organizzativa, di  questioni  connesse  con  l'attivita'
istituzionale  dell'amministrazione  che  ha  indetto  il   concorso.
L'altra   prova,   a    contenuto    teorico,    verte    a    scelta
dell'amministrazione su materie attinenti alla  sfera  di  competenza
dell'amministrazione  medesima.  Il  colloquio  verte  sulle  materie
previste per le prove scritte  e  su  altre  indicate  nel  bando  di
concorso. 
  2. Il colloquio concorre alla  valutazione  della  professionalita'
del  candidato  e  alla  sua  conoscenza  delle  problematiche  delle
pubbliche amministrazioni. 
  3. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono  l'ammissione  al
colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta
una votazione di almeno  ventiquattro  trentesimi.  Il  colloquio  si
intende superato con una votazione di almeno ventiquattro trentesimi. 
Il punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  della  media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
  4. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni
in materia di precedenza e preferenza  per  l'ammissione  all'impiego
nelle amministrazioni statali.