Art. 5. Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1 e' subordinata all'esito del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 7. Gli esami consistono in una prova scritta, su due argomenti, ed in una prova orale. La valutazione dei titoli e' effettuata con riferimento ai candidati che hanno superato le prove di esame. Quando il numero dei candidati alle prove risulta di oltre cinque volte superiore a quello dei posti messi a concorso, l'ammissione agli esami puo' essere subordinata ad una preselezione, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati.