Art. 5. 
         Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 1,  avviene  per  corso-concorso  selettivo  di
formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
nella percentuale del trenta  per  cento  dei  posti  disponibili  in
ciascun ruolo organico al 31 dicembre di ogni anno. 
  2. L'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1 e'  subordinata
all'esito del concorso, per titoli ed esami, di cui all'art.  7.  Gli
esami consistono in una prova scritta, su due argomenti,  ed  in  una
prova orale. La valutazione dei titoli e' effettuata con  riferimento
ai candidati che hanno superato le prove di esame. Quando  il  numero
dei candidati alle prove risulta di oltre cinque  volte  superiore  a
quello dei posti messi  a  concorso,  l'ammissione  agli  esami  puo'
essere subordinata ad una  preselezione,  da  effettuarsi  anche  con
l'ausilio di sistemi computerizzati.