Art. 7. 
             Bando di concorso per l'ammissione ai corsi 
  1. I bandi relativi ai concorsi  per  l'ammissione  ai  corsi  sono
emessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  e  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. I bandi di concorso contengono, tra l'altro, il numero dei posti
destinati al corso-concorso  selettivo  di  formazione,  i  requisiti
giuridici  e  culturali,  i  criteri  di  svolgimento   delle   prove
preselettive con sistema computerizzato, ivi comprese le modalita' di
accertamento di conoscenza di una lingua straniera, i criteri per  lo
svolgimento della prova scritta e i criteri per  lo  svolgimento  del
colloquio e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati  che
abbiano superato la prova scritta. 
  3. Ciascun candidato supera l'esame di concorso per l'ammissione al
corso se riporta almeno ventiquattro trentesimi in ciascuno  dei  due
elaborati di cui e' composta la prova scritta ed almeno  ventiquattro
trentesimi nel colloquio. 
  4. Per la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  esaminatrice
disporra' di un massimo di dieci punti attribuibili,  esclusivamente,
a  diplomi  di  laurea,  corsi  universitari  concernenti   attivita'
formative post lauream, della durata di almeno  un  anno,  con  esami
finali, anche se frequentati presso istituti stranieri.