Art. 9. Commissioni esaminatrici 1. La commissione esaminatrice per l'ammissione al corso e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta ai sensi dell'art. 3. 2. Le commissioni esaminatrici degli esami del biennio e degli esami di fine corso sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'art. 3. 3. Nei provvedimenti di nomina delle commissioni di cui ai precedenti commi sono indicati anche uno o piu' supplenti.