Art. 9. 
                      Commissioni esaminatrici 
  1.  La  commissione  esaminatrice  per  l'ammissione  al  corso  e'
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed  e'
composta ai sensi dell'art. 3. 
  2. Le commissioni esaminatrici degli  esami  del  biennio  e  degli
esami di fine corso sono nominate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e sono composte ai sensi dell'art. 3. 
  3.  Nei  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni  di  cui  ai
precedenti commi sono indicati anche uno o piu' supplenti.