Art. 3.
Trattamento tributario di talune transazioni in titoli
           ammessi alla trattazione sul mercato telematico
  1.   L'esenzione  prevista  dall'articolo  1,  terzo  comma,  terzo
periodo, del testo di legge  delle  tasse  sui  contratti  di  borsa,
approvato   con  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  3278,  come
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17  settembre  1992,  n.
378,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi  alla
trattazione  sul  mercato  telematico  dei  titoli  di Stato poste in
essere al di fuori del predetto mercato  da  soggetti  residenti  con
soggetti   non   residenti   aderenti  al  mercato  stesso.  Ai  fini
dell'applicazione della tassa, tali  transazioni  si  considerano  in
ogni  caso  perfezionate  nel  territorio  dello  Stato e il soggetto
residente, ove non autorizzato al pagamento in  modo  virtuale,  puo'
corrispondere  la  tassa  anche mediante versamento in conto corrente
postale nel termine di trenta giorni.