Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico 1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, puo' corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.