Art. 5.
              Attivita' delle societa' di forestazione
                controllate dal Ministero del tesoro
  1.   Nei   limiti   delle  risorse  disponibili  e  in  attesa  del
trasferimento alle regioni, che dovra' avvenire entro il 31  dicembre
1994,  dei  contratti  in  essere  alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla
societa'  Finanziaria  agricola   meridionale   (FINAM)   S.p.a.   in
liquidazione,  adempiono  ai compiti di prevenzione degli incendi, di
manutenzione, di custodia e di  sorveglianza  strettamente  necessari
per  assicurare  l'incolumita'  delle  persone e la conservazione del
patrimonio boschivo e forestale.
  2. A fronte delle attivita' di cui  al  comma  1,  nonche'  per  le
esigenze  finanziarie  connesse  alla  liquidazione,  possono  essere
utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma  4,  della  legge  4
dicembre 1993, n. 491.