Art. 5. Attivita' delle societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro 1. Nei limiti delle risorse disponibili e in attesa del trasferimento alle regioni, che dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumita' delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale. 2. A fronte delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.