Art. 16. Semplificazioni delle attivita' di smaltimento 1. Al fine di realizzare i principi di autosufficienza e di prossilita' stabiliti dalla direttiva 91/156/CEE, le regioni favoriscono la realizzazione sul territorio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossici nocivi, consentendone la realizzazione anche in deroga alle previsioni del piano di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e del programma di emergenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche. 3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 2, e' tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantita', le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione puo' chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurarsi sul rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e imporre la rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attivita' industriali. 4. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 5. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.