Art. 16. 
           Semplificazioni delle attivita' di smaltimento 
  1. Al fine  di  realizzare  i  principi  di  autosufficienza  e  di
prossilita'  stabiliti  dalla  direttiva   91/156/CEE,   le   regioni
favoriscono  la  realizzazione  sul   territorio   di   impianti   di
smaltimento di rifiuti speciali e tossici  nocivi,  consentendone  la
realizzazione anche in  deroga  alle  previsioni  del  piano  di  cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  915,  e  del  programma  di  emergenza  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  9  settembre   1988,   n.   397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475.
Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   per   le
discariche. 
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro
della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per  la
realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti
speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo  a  tal  fine,
per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di  rifiuti,  le
condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni
del presente comma non si applicano per le discariche. 
  3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio  nazionale
le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 2, e' tenuto  a  dare
in carta libera e senza alcun onere finanziario,  comunicazione  alla
regione territorialmente  competente  almeno  sessanta  giorni  prima
dell'inizio dell'attivita' corredandola con una relazione dalla quale
risulti il  ciclo  dal  quale  provengono  i  rifiuti,  il  tipo,  la
quantita', le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le
caratteristiche  dell'impianto  di  smaltimento,  le  condizioni   di
esercizio e le emissioni  nell'ambiente.  La  regione  puo'  chiedere
ulteriori dati e informazioni  per  assicurarsi  sul  rispetto  delle
norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente  e,  qualora
accerti la mancanza dei presupposti  o  dei  requisiti  dalla  stessa
richiesti, puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle  attivita'  e
imporre la  rimozione  degli  effetti  gia'  prodotti.  Si  applicano
comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure  autorizzative
previste dalla normativa vigente per le attivita' industriali. 
  4. Le imprese che effettuano  l'autosmaltimento  dei  rifiuti  sono
escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale  delle  imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti  previsto  dall'articolo
10  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 
  5. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o  di
intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in  una
sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti  servizi
di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i diritti per
la iscrizione sono stabiliti,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.