Art. 17. Modifiche di disposizioni finanziarie 1. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1996. 2. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 1996; 3. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge n. 361 del 1987 e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate. 4. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province e comunita' montane" inserire le seguenti: "e consorzi tra i comuni". 5. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: "Liri-Garigliano e Volturno" inserire le seguenti: ", nonche' per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno,".