Art. 18. Modifiche di disposizioni autorizzative 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le quali e' stata inoltrata domanda di rinnovo entro il 31 maggio 1994 e quelle in scadenza nel periodo compreso tra il 1 giugno 1994 e il 1 dicembre 1994, vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata annuale. Le variazioni di dette autorizzazioni sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate, a condizione che non vengano modificati il quantitativo e la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. 2. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.