Art. 18. 
               Modifiche di disposizioni autorizzative 
  1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per  le  quali  e'  stata
inoltrata domanda di rinnovo entro il 31  maggio  1994  e  quelle  in
scadenza nel periodo compreso tra il 1 giugno 1994 e  il  1  dicembre
1994, vengono prorogate anche in data successiva  al  1  giugno  1994
dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate.  Tali  proroghe
dovranno avere durata annuale. Le variazioni di dette  autorizzazioni
sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate,
a  condizione  che  non  vengano  modificati  il  quantitativo  e  la
classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. I  provvedimenti  di
diffida,  di  sospensione  o  di   revoca   vengono   emanati   dalle
amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. 
  2. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a  quanto  disposto
dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo  12,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.
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