Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTEOLI, Ministro dell'ambiente GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COSTA, Ministro della sanita' BIONDI, Ministro di grazia e giustizia URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: BIONDI