Art. 19. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 8 luglio 1994 
                              SCALFARO 
                                   BERLUSCONI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   MATTEOLI, Ministro dell'ambiente 
                                   GNUTTI, Ministro dell'industria, 
                                   del commercio e dell'artigianato 
                                   COSTA, Ministro della sanita' 
                                   BIONDI, Ministro di grazia e 
                                   giustizia 
                                   URBANI, Ministro per la funzione 
                                   pubblica e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI