Art. 2. 
                             Esclusioni 
  1. Le attivita' finalizzate al  riutilizzo  di  un  residuo  in  un
processo  produttivo  sono   considerate   parte   integrante   della
produzione solo se  effettuate  nello  stesso  stabilimento  dove  il
residuo e' prodotto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui
di origine vegetale e animale  destinati  al  riutilizzo  oggetto  di
specifiche  norme  di  carattere  igienico-sanitario,  alimentare   e
mangimistico,  ne'  ai  residui  di  origine   varia   destinati   al
riutilizzo,  disciplinati  da  specifiche   norme   in   materia   di
fertilizzanti. 
  3. Sono altresi' esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto i materiali quotati con precise specifiche  merceologiche  in
borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti  presso  le
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   dei
capoluoghi   di   regione,   sotto   la   vigilanza   del   Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  e  comunicati  al
Ministero  dell'ambiente  entro  l'11  novembre   1993,   nonche'   i
semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo. 
  4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
provvede, con proprio decreto, a seguito  di  ricognizione  positiva,
alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che,  in
relazione alle loro precise specifiche  merceologiche,  proprieta'  e
caratteristiche,  continuano  ad  essere   esclusi   dal   campo   di
applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica
l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  5. Ai fini dell'aggiornamento periodico  dell'elenco  nazionale  di
cui al comma 4, le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati  in  listini  e
mercuriali,  con  l'indicazione  precisa  delle  relative  specifiche
merceologiche.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  il   Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al  comma  4,
individua, con proprio decreto, i  materiali  esclusi  dal  campo  di
applicazione del presente decreto e quelli ai quali  non  si  applica
l'esclusione stessa.