Art. 2. Esclusioni 1. Le attivita' finalizzate al riutilizzo di un residuo in un processo produttivo sono considerate parte integrante della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento dove il residuo e' prodotto. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai residui di origine vegetale e animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, ne' ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti. 3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonche' i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo. 4. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprieta' e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.