Art. 5. 
                            Comunicazione 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri  della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le  norme  tecniche
generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e  le
condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute
nei residui, ai valori  limite  di  emissione,  alle  caratteristiche
minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo  di  attivita',
alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo
o in un  ciclo  di  combustione  per  la  produzione  di  energia  e'
sottoposto alla disciplina prevista dal  presente  articolo.  Con  le
stesse  modalita'  si  provvede  all'aggiornamento  periodico   delle
suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati. 
  2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio  nazionale
il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di  cui  al
comma 1, e' tenuto a dare,  in  carta  libera  e  senza  alcun  onere
finanziario,   alla   regione   territorialmente    competente    una
comunicazione corredata da una relazione nella  quale  sono  indicati
provenienza,  tipi,  quantita'  e  caratteristiche  dei  residui   da
trattare, stabilimento e ciclo di trattamento,  di  produzione  o  di
combustione nel quale i  residui  stessi  sono  destinati  ad  essere
riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche  dei  prodotti
derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione puo'  chiedere
ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme
vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora  accerti
la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle  stesse  richiesti,
puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' ed imporre  la  rimozione
degli effetti gia' prodotti. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnovata in  caso
di modifica del processo di trattamento o del ciclo di  produzione  o
di combustione. 
  4. In attesa dell'adozione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  la
disciplina di cui ai commi 2  e  3  si  applica  alle  operazioni  di
trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo  come  materia  prima  in  un
processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1  al  decreto
del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza  e  destinazione
conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo. 
  5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo  dei
residui di origine alimentare e vegetale sul suolo, sono definite con
decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali e della sanita'. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   e'
definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui
ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma  1,  ai  fini  di  consentire
l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione  dei  dati  trasmessi
secondo criteri e modalita' omogenei e uniformi.