Art. 8. 
                           Autorizzazioni 
  1. Le  operazioni  di  trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo  dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati
ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime  autorizzatorio  e
giuridico di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203. 
  2. Le imprese che effettuano le operazioni di cui al comma  1  sono
escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale  delle  imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.