Art. 8. Autorizzazioni 1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Le imprese che effettuano le operazioni di cui al comma 1 sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.