Art. 11.
                          Comitati tecnici
  1.  Al  fine  della  partecipazione  delle  parti  sociali,   degli
operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici
di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di
normativa,  delle  metodiche  e  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 3, secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente  della
Repubblica  31  luglio  1980,  n.  619,  con  delibera  del  comitato
ammistrativo, su proposta del  direttore  dell'Istituto,  sentito  il
comitato  tecnico-scientifico,  sono  istituiti  comitati tecnici per
determinate materie.
  2. I  comitati  tecnici  per  la  predisposizione  di  proposte  di
specifiche  tecniche  per  l'omologazione  e  la  certificazione sono
istituiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  i
Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1.
 
Nota all'art. 11:
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.P.R.  31  luglio
          1980, n.  619:
             "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano
          all'Istituto:
               a)   la  ricerca,  lo  studio,  la  sperimentazione  e
          l'elaborazione dei  criteri  e  delle  metodologie  per  la
          prevenzione  degli infortuni e delle malattie professionali
          con particolare riguardo all'evoluzione  tecnologica  degli
          impianti,  dei materiali, delle attrezzature e dei processi
          produttivi;
               b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di
          sicurezza e dei relativi  metodi  di  rilevazione  ai  fini
          della  omologazione di macchine, di componenti di impianti,
          di  apparecchi,  di  strumenti  e  di  mezzi  personali  di
          protezione,  nonche'  ai  fini  delle  specifiche  tecniche
          applicative, agli effetti  di  quanto  disposto  dal  testo
          unico  previsto  dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833;
             A tal fine l'Istituto:
              1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca,  anche
          promuovendo  o  collaborando  agli  interventi  effettuati,
          nelle materie di propria competenza, da organismi  pubblici
          e privati;
              2)  partecipa alla definizione, in campo comunitario ed
          internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui
          alle lettere a) e b) del presente articolo;
              3) formula,  con  l'apporto  degli  organismi  e  delle
          strutture  previste  all'ottavo  comma  dell'art.  23 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento
          agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e
          proposte concernenti le  norme  relative  alla  prevenzione
          negli   ambienti  di  lavoro  ed  a  macchine,  apparecchi,
          impianti ed attrezzature;
              4)   elabora   e   propone   al   Ministro   anche   in
          collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
               le  metodiche  standardizzate  per  il  prelievo,   la
          rilevazione  e  l'analisi  dei  fattori  chimici,  fisici e
          biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce
          i limiti di esposizione;
               le metodiche cliniche e  di  laboratorio  normalizzate
          per  l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
          relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di
          dose e di effetto);
               le determinazioni di cui al precedente punto b);
              5)    provvede    alla    raccolta,    classificazione,
          elaborazione   e  divulgazione  delle  informazioni  e  dei
          risultati acquisiti;
              6) svolge funzioni di consulenza  nei  confronti  dello
          Stato,  delle  regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi
          compresa  l'assistenza  per  la  formulazione  dei   pareri
          tecnici   dei   casi  di  insediamenti  produttivi  per  la
          valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
             Nulla e' innovato per quanto  concerne  le  attribuzioni
          del   Ministero   dell'interno   in  materia  di  sicurezza
          antincendi  e  di  servizi  tecnici   per   la   tutela   e
          l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".