Art. 12.
                           Borse di studio
  1. L'I.S.P.E.S.L. e' autorizzato ad assegnare  borse  di  studio  a
cittadini  italiani  e  stranieri,  anche  sprovvisti  di laurea o di
titolo di studio equivalente, entro il  limite  massimo  della  spesa
annua di lire 500 milioni.
  2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed  il  perfezionamento  del  borsista,  mediante  l'espletamento  di
ricerche  e  di  lavori  scientifici  che   interessano   l'attivita'
dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
  3.  Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed
hanno durata annuale; le stesse potranno  essere  rinnovate  per  non
piu' di un biennio.
  4.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  con  provvedimento  del
direttore dell'Istituto.
  5. I requisiti, le modalita' di fruizione e la  composizione  della
commissione  esaminatrice  saranno disciplinati con il regolamento di
cui all'art. 28.