Art. 14. Attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale. 1. La programmazione annuale dei corsi di formazione per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e' deliberata dal comitato amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore dell'Istituto. 2. A tal fine nei piani di attivita' dell'Istituto viene previsto annualmente il numero e la tipologia dei corsi da effettuare nel corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonche' la durata dei corsi stessi. 3. I corsi di formazione richiesti da altri organismi pubblici e privati vengono di volta in volta approvati dal comitato amministrativo su proposta del direttore dell'Istituto; la proposta stessa contiene, secondo l'impegno professionale e strumentale richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti. 4. Ai docenti ed ai relatori dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura non superiore a quella fissata per il dirigente generale di livello C dello Stato, nonche' un compenso determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.