Art. 14.
Attivita'  formative,   di   perfezionamento   e   di   aggiornamento
   professionale per il personale del Servizio sanitario nazionale.
  1.  La  programmazione  annuale  dei  corsi  di  formazione per gli
operatori del Servizio sanitario nazionale e' deliberata dal comitato
amministrativo dell'Istituto sentito il comitato tecnico-scientifico,
su proposta del direttore dell'Istituto.
  2. A tal fine nei piani di attivita' dell'Istituto  viene  previsto
annualmente  il  numero  e  la  tipologia dei corsi da effettuare nel
corso dell'anno, i discenti cui sono rivolti, nonche' la  durata  dei
corsi stessi.
  3.  I  corsi  di formazione richiesti da altri organismi pubblici e
privati  vengono  di  volta   in   volta   approvati   dal   comitato
amministrativo  su  proposta del direttore dell'Istituto; la proposta
stessa  contiene,  secondo  l'impegno  professionale  e   strumentale
richiesto, anche il relativo costo a carico dei richiedenti.
  4.   Ai  docenti  ed  ai  relatori  dei  corsi  di  formazione,  di
perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolti al personale
dell'Istituto e del Servizio sanitario nazionale  e'  corrisposto  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio nelle misure
previste dalla vigente normativa in materia e comunque in misura  non
superiore  a  quella  fissata  per il dirigente generale di livello C
dello Stato, nonche' un compenso determinato con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.