Art. 17.
                   Attivita' di ricerca finanziata
  1. L'attivita'  di  ricerca  scientifica  svolta  dall'Istituto  e'
altresi'  finanziata  con  quota-parte  dello  stanziamento  previsto
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502,  determinata  secondo  le  indicazioni  della commissione per la
ricerca sanitaria ai sensi dell'art.  18,  distinta  per  la  ricerca
corrente  e  per  quella  finalizzata  e  in  conto  capitale.  Detto
finanziamento va ad  incrementare  il  fondo  iscritto  nell'apposito
capitolo  dello  stato  di previsione delle spese del Ministero della
sanita' - I.S.P.E.S.L. ed e' ripartito incrementando gli stanziamenti
degli articoli di bilancio destinati alla ricerca.
 
Nota all'art. 17:
             - L'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 30  dicembre  1992,  n.
          502, e' cosi' formulato:
             "2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero  del  bilancio  per  le   parti   di   rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
               a)  attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
               1) istituto superiore di sanita' per le  tematiche  di
          sua competenza;
               2)   istituto   superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
               3) istituti di ricovero e cura di diritto  pubblico  e
          privato  il  cui  carattere  scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
               4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali   per   le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
               5) centri di ricerca  per  l'erogazione  di  attivita'
          sanitarie  di  alta  specialita'  di  eccellenza  a rilievo
          nazionale ed internazionale;
               b) iniziative centrali  previste  da  leggi  nazionali
          riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
          interregionale o nazionale per ricerche  o  sperimentazioni
          attinenti   gli  aspetti  gestionali,  la  valutazione  dei
          servizi, le tematiche della comunicazione  e  dei  rapporti
          con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie".