Art. 18. Gestione della spesa 1. I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilita' programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa. 2. Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa. 3. Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessita', aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 4. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 5. Il rendiconto della gestione delle spese e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, pe il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indenita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordianrio per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate incicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto di Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro i concorsi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della lege 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).