Art. 18.
                        Gestione della spesa
  1. I dirigenti possono assumere in ciascun  esercizio  obbligazioni
nei  limiti  delle  disponibilita'  programmate nell'esercizio, fermo
restando che i relativi pagamenti sono  contenuti  nei  limiti  delle
autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa.
  2.  Ogni  deliberazione  per obbligazioni comportanti assunzioni di
impegni di spesa esplicita la disponibilita' della relativa copertura
finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa.
  3. Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne
ravvisi la necessita', aperture di credito  a  favore  di  funzionari
delegati  per  le  spese  indicate  nell'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440.
  4. La gestione finanziaria e' sottoposta  al  controllo  consuntivo
della Corte dei conti.
  5.  Il  rendiconto  della  gestione  delle  spese  e'  trasmesso al
Ministero della sanita' entro il 30 aprile dell'anno  successivo  per
il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.
 
Nota all'art. 18:
             -  Il  testo  dell'art.  56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita'  generale  dello Stato), cosi' come sostituito
          dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n.  386,  poi
          modificato  dall'articolo  unico della legge 26 marzo 1975,
          n. 92, e' il seguente:
             "Art.  56.  -   Possono   essere   autorizzate,   presso
          l'istituto  incaricato  del servizio di tesoreria, nel caso
          in  cui  l'adozione  di  altra  forma  di   pagamento   sia
          incompatibile  con  la  necessita' dei servizi, aperture di
          credito a favore di funzionari delegati,  pe  il  pagamento
          delle   seguenti  spese,  sia  in  conto  della  competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)  spese  fisse  ed  indennita',  quando   non   siano
          prestabilite  in somma certa, nonche' indenita' di missione
          e di trasferimento e compensi per lavoro straordianrio  per
          il   personale   che  presta  servizio  presso  gli  uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4) spese da farsi in occorrenze straordinarie,  per  le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5)  spese  di  qualsiasi  natura  per  le quali leggi e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati;
              6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  incicate in
          apposito elenco per  capitoli,  da  unirsi  alla  legge  di
          approvazione  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro;
              7)   assegni   fissi   e  indennita'  degli  ufficiali,
          sottufficiali ed uomini di truppa,  spese  di  mantenimento
          della  truppa  e  dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
          acquisto di Corpi, istituti e  stabilimenti  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9) somme da pagarsi all'estero e per  fornire  i  fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10) pagamenti in conto,  dipendenti  da  contratti  con
          associazioni  cooperative di produzione e lavoro i concorsi
          di cooperative, ovvero da altri contratti  di  forniture  e
          lavori  per  i  quali  l'amministrazione giudichi opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)  pagamenti  relativi  alla  devoluzione   ed   alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
             Per  le  spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5)
          le aperture di credito per ciascun capitolo  di  spesa  non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni, salvo maggiori  limiti  stabiliti  da  particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
             Per  le  spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro".
             Il  limite  di  cui  al  penultimo  comma  dell'articolo
          soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall'art.  19
          della  lege  22  dicembre  1984,  n. 887 (legge finanziaria
          1985).