Art. 19. Servizi a pagamento 1. L'Istituto puo' rendere a pagamento, a richiesta degli interessati, servizi inerenti alle proprie funzioni stabilite all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, secondo le tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C). 2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno secondo l'indice ISTAT riscontrato nel mese di dicembre dell'anno precedente con provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro della sanita'. I proventi derivanti dai menzionati servizi e prestazioni sono imputati negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'Istituto, con provvedimento del Ministro del tesoro, ed utilizzati a scopi istituzionali. 3. Le tariffe per le prestazioni effettuate dall'Istituto sono corrisposte, previo pagamento anticipato, mediante versamento su conti correnti postali intestati all'I.S.P.E.S.L. e vincolati al Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello Stato di Roma con imputazione ai rispettivi capitoli di competenza del bilancio dello Stato, entrate capo XXXI, amministrato dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non prevedibili necessitino di integrazione dei relativi contributi, si provvede ai necessari conguagli con le modalita' suaccennate. Per i servizi pagati ma non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo a conguaglio di tariffa.
Nota all'art. 19: - L'art. 1 D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, e' il seguente: "Art. 1. - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'. 2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed opera, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. 3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. 4. L'Istituto svolge le seguenti attivita': a) consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonche' consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati; b) standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori; c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; d) assistenza alle imprese; e) certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali; f) consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza; g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario; h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale. i) certificazione, nell'ambito delle aziende ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza in materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici".