Art. 19.
                         Servizi a pagamento
  1.  L'Istituto  puo'  rendere  a  pagamento,  a   richiesta   degli
interessati,   servizi   inerenti  alle  proprie  funzioni  stabilite
all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, secondo le
tariffe allegate al presente regolamento (tabelle A, B e C).
  2. Annualmente le tariffe sono aggiornate almeno  secondo  l'indice
ISTAT  riscontrato  nel  mese  di  dicembre  dell'anno precedente con
provvedimento del comitato tecnico-scientifico approvato dal Ministro
della  sanita'.  I  proventi  derivanti  dai  menzionati  servizi   e
prestazioni  sono  imputati  negli  appositi  capitoli di entrata del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  all'Istituto,   con
provvedimento   del  Ministro  del  tesoro,  ed  utilizzati  a  scopi
istituzionali.
  3. Le tariffe per  le  prestazioni  effettuate  dall'Istituto  sono
corrisposte,  previo  pagamento  anticipato,  mediante  versamento su
conti correnti postali  intestati  all'I.S.P.E.S.L.  e  vincolati  al
Ministero del tesoro. L'Istituto provvede all'accreditamento mensile,
tramite  unico  postagiro, a favore della tesoreria provinciale dello
Stato di Roma con imputazione ai rispettivi  capitoli  di  competenza
del   bilancio   dello   Stato,   entrate   capo  XXXI,  amministrato
dall'I.S.P.E.S.L. Per le prestazioni che per motivi particolari e non
prevedibili necessitino di integrazione dei relativi  contributi,  si
provvede  ai  necessari conguagli con le modalita' suaccennate. Per i
servizi pagati ma non ancora  effettuati  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento  non  si  fa luogo a conguaglio di
tariffa.
 
Nota all'art. 19:
             - L'art.  1  D.Lgs.  30  giugno  1993,  n.  268,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1. - 1. L'Istituto superiore per la prevenzione e
          la  sicurezza   del   lavoro   (I.S.P.E.S.L.)   e'   organo
          tecnico-scientifico  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dipende dal Ministro della sanita'.
             2.  L'Istituto  e'  centro  nazionale  di  informazione,
          documentazione,  ricerca  e sperimentazione per il Servizio
          sanitario nazionale ed opera, su richiesta,  per  organismi
          pubblici  e  privati  e per le imprese in materia di tutela
          della salute e della sicurezza e benessere  nei  luoghi  di
          lavoro.
             3.  L'Istituto  ha autonomia scientifica, organizzativa,
          amministrativa e contabile.
             4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':
               a) consulenza nella elaborazione  dei  Piani  sanitari
          nazionale   e  regionali,  e  nella  predisposizione  della
          relazione  sullo  stato  sanitario   del   paese,   nonche'
          consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e
          su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
               b)    standardizzazione    tecnico-scientifica   delle
          metodiche e delle procedure di valutazione dei  rischi  per
          la salute e la sicurezza di lavoratori;
               c)  esame  e  formulazione di proposte sulle questioni
          generali  relative  alla  salute  e  alla  sicurezza  negli
          ambienti di vita e di lavoro;
               d) assistenza alle imprese;
               e)  certificazione  o  accreditamento dei laboratori e
          degli  organismi  di  certificazione  previsti   da   norme
          comunitarie e da trattati internazionali;
               f)   consulenza   tecnico-scientifica   al   Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  la
          vigilanza  della  conformita' dei prodotti alle esigenze di
          sicurezza;
               g) consulenza, di propria iniziativa  o  su  richiesta
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato, sulle procedure di  certificazione  e  di
          prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello
          nazionale e comunitario;
               h) svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di
          formazione,   di   perfezionamento   e   di   aggiornamento
          professionali rivolti al personale del  Servizio  sanitario
          nazionale  in  materia  di  prevenzione  salute e sicurezza
          negli ambienti di lavoro  ai  fini  dell'accesso  ai  ruoli
          dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
               i)    certificazione,    nell'ambito   delle   aziende
          ospedaliere e dei presidi sanitari, ai fini della sicurezza
          del lavoro e consulenza in materia di  tutela  nell'impiego
          dell'energia   termoelettrica,   nucleare,  delle  sostanze
          radioattive e di qualunque forma di energia usata  a  scopi
          diagnostici e terapeutici".