Art. 21.
                  Contratti di ricerca e contributi
  1. L'Istituto ha facolta'  di  concedere  finanziamenti  a  enti  o
studiosi   per  lo  svolgimento  di  determinati  programmi  mediante
contratti di ricerca o contributi di ricerca.
  2. L'Istituto puo' inoltre concedere,  con  le  modalita'  indicate
dall'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a
concorrere alle spese inerenti ad iniziative di  ricerca  scientifica
che  richiedano  l'espletamento  di  missioni  di  studio in Italia o
all'estero,  ovvero  la  partecipazione  a  congressi  scientifici  e
seminari,  l'organizzazione  di mostre, manifestazioni culturali e la
stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di  opere  o
di periodici scientifici o similari necessita'.
  3.  I  contratti  di  ricerca  sono  stipulati  con  enti privati o
societa' e  sono  conformi  a  schemi  tipo  approvati  dal  comitato
amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico.
  4.  I  contratti  di  cui  al  comma  3  possono essere stipulati a
trattativa privata. I contratti predetti possono:
    a) avere, in relazione  ai  programmi  di  ricerca  da  svolgere,
durata pluriennale;
    b)  prevedere, in connessione alle peculiari loro caratteristiche
e alle esigenze  degli  enti  e  societa'  commissionari,  che  siano
concesse anticipazioni, dietro presentazione di idonee garanzie, sino
al 50 per cento del corrispettivo;
    c)   prevedere  che  la  rispondenza  dell'attivita'  svolta  dai
commissionari all'oggetto  contrattuale,  sia  verificata,  anche  in
corso  d'opera,  da singoli collaudatori o da commissioni di collaudo
sulla base dei costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti;
    d)  prevedere,  in  ispecie  nel  caso  di  contratti  di  durata
pluriennale,    che    sia   compiuta   una   valutazione   periodica
sull'andamento generale delle ricerche  e  delle  sperimentazioni  da
parte del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto;
    e)  contenere  apposite  clausole  tese  a  favorire un rapido ed
efficace trasferimento dei risultati conseguiti.
  5. I finanziamenti accordati alle universita', agli  enti  pubblici
di  ricerca  o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi
modali.  Tali  contributi  sono  versati  anticipatamente   a   dette
universita'  od  enti,  i  quali  sono  tenuti  a gestirli secondo le
rispettive  norme  di  funzionamento,  fatto   salvo   l'obbligo   di
presentare   un  analitico  rendiconto  delle  spese  effettuate.  La
documentazione di spesa e' tenuta, presso  i  soggetti  fruitori  dei
contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore
a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto.
  6.  Quando  i  contributi sono concessi a soggetti privati, costoro
devono presentare documentati  rendiconti  delle  spese  sostenute  e
presentare   una  relazione  scientifica  circa  l'attivita'  svolta,
relazione  da  esaminarsi  dall'Istituto  per   le   valutazioni   di
competenza.
  7.  L'Istituto  ha  la  facolta'  di  revocare  la  concessione dei
contributi  ogni  volta  che  essi  non  ricevano   con   la   dovuta
tempestivita'  una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto
di concessione.
  8. L'Istituto ha la facolta' di non concedere ulteriori  contributi
a  coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi,
non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa  produzione  della
richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.
 
Nota all'art. 21:
             -  L'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
          recita:
             "Art.  12.  -  1.   La   concessione   di   sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici e privati sono subordinate alla  predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          precedenti,   nelle   forme   previste    dai    rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
             2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle  modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".