Art. 21. Contratti di ricerca e contributi 1. L'Istituto ha facolta' di concedere finanziamenti a enti o studiosi per lo svolgimento di determinati programmi mediante contratti di ricerca o contributi di ricerca. 2. L'Istituto puo' inoltre concedere, con le modalita' indicate dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contributi volti a concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali e la stampa dagli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessita'. 3. I contratti di ricerca sono stipulati con enti privati o societa' e sono conformi a schemi tipo approvati dal comitato amministrativo, previo parere del comitato tecnico-scientifico. 4. I contratti di cui al comma 3 possono essere stipulati a trattativa privata. I contratti predetti possono: a) avere, in relazione ai programmi di ricerca da svolgere, durata pluriennale; b) prevedere, in connessione alle peculiari loro caratteristiche e alle esigenze degli enti e societa' commissionari, che siano concesse anticipazioni, dietro presentazione di idonee garanzie, sino al 50 per cento del corrispettivo; c) prevedere che la rispondenza dell'attivita' svolta dai commissionari all'oggetto contrattuale, sia verificata, anche in corso d'opera, da singoli collaudatori o da commissioni di collaudo sulla base dei costi sostenuti e sulla base dei risultati conseguiti; d) prevedere, in ispecie nel caso di contratti di durata pluriennale, che sia compiuta una valutazione periodica sull'andamento generale delle ricerche e delle sperimentazioni da parte del comitato tecnico-scientifico dell'Istituto; e) contenere apposite clausole tese a favorire un rapido ed efficace trasferimento dei risultati conseguiti. 5. I finanziamenti accordati alle universita', agli enti pubblici di ricerca o ad altri enti pubblici assumono la forma di contributi modali. Tali contributi sono versati anticipatamente a dette universita' od enti, i quali sono tenuti a gestirli secondo le rispettive norme di funzionamento, fatto salvo l'obbligo di presentare un analitico rendiconto delle spese effettuate. La documentazione di spesa e' tenuta, presso i soggetti fruitori dei contributi, a disposizione dell'Istituto per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di inoltro del rendiconto. 6. Quando i contributi sono concessi a soggetti privati, costoro devono presentare documentati rendiconti delle spese sostenute e presentare una relazione scientifica circa l'attivita' svolta, relazione da esaminarsi dall'Istituto per le valutazioni di competenza. 7. L'Istituto ha la facolta' di revocare la concessione dei contributi ogni volta che essi non ricevano con la dovuta tempestivita' una destinazione conforme a quella stabilita nell'atto di concessione. 8. L'Istituto ha la facolta' di non concedere ulteriori contributi a coloro che, in occasione della fruizione di precedenti contributi, non abbiano proceduto ad una tempestiva e completa produzione della richiesta documentazione sulla loro utilizzazione.
Nota all'art. 21: - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' recita: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".