Art. 22. Servizi e spese in economia 1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni. 2. Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni. 3. I servizi e le spese da eseguire in economia concernono: a) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di beni, mobili, macchine per ufficio, impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, accessori e parti di ricambio per i vari dipartimenti, servizi e divisioni; b) custodia, conservazione, trasporto di quanto specificato al punto a); c) manutenzione, riparazione, adattamento degli immobili di cui l'Istituto si serve per lo svolgimento delle proprie attivita'; d) acquisizione, produzione e diffusione di quanto attinente alla formazione, all'informazione e alla comunicazione relativamente ai compiti istituzionali; e) organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, mostre, fiere ed altre manifestazioni culturali e scientifiche relativamente ai compiti istituzionali; f) spese telefoniche, postali, di illuminazione, di riscaldamento. 4. Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale. 5. Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto cio' che puo' occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi e' sentita, sulla indispensabilita' della spesa e la congruita' del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente piu' anziano. 6. Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente. 7. Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilita' e di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. 8. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, e comunque solo in caso di urgente necessita': a) le provviste di lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso; b) le provviste di lavori suppletivi, di completamento o di accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non puo' valersi della facolta' di imporne l'esecuzione; c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte; d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni. 9. I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi e' effettuata mediante lettera o altro atto del committente. 10. L'ordine impegna il fornitore il quale non puo' in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, ne' i prezzi stabiliti, ne' la qualita' e quantita' della merce. 11. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo. 12. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904, e' il seguente: "Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale. E' atta eccezione per le province a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie gia' accettate in rate conplete. Se contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle spese eseguite od alle materie consegnate".