Art. 22.
                     Servizi e spese in economia
  1. Possono essere eseguiti servizi e  disposte  spese  in  economia
inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa
di centocinquanta milioni.
  2.  Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati
possono disporre spese entro il  limite  massimo  rispettivamente  di
centocinquanta, cinquanta e dieci milioni.
  3. I servizi e le spese da eseguire in economia concernono:
    a)  acquisto,  manutenzione,  noleggio  e  riparazione  di  beni,
mobili, macchine per ufficio, impianti, macchinari,  apparecchiature,
attrezzature,  accessori e parti di ricambio per i vari dipartimenti,
servizi e divisioni;
    b) custodia, conservazione, trasporto di  quanto  specificato  al
punto a);
    c)  manutenzione,  riparazione, adattamento degli immobili di cui
l'Istituto si serve per lo svolgimento delle proprie attivita';
    d) acquisizione, produzione e diffusione di quanto attinente alla
formazione, all'informazione e alla  comunicazione  relativamente  ai
compiti istituzionali;
    e)  organizzazione  e  partecipazione  a convegni, corsi, mostre,
fiere ed altre manifestazioni culturali e scientifiche  relativamente
ai compiti istituzionali;
    f)    spese    telefoniche,   postali,   di   illuminazione,   di
riscaldamento.
  4. Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono
deliberate  sulla  base  di  preventivi  di  fabbisogno   annuale   o
semestrale.
  5.   Per   la   fornitura  di  strumenti  tecnici,  apparecchiature
scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio
e tutto cio' che puo' occorrere per  la  ricerca  scientifica  ed  il
funzionamento  dei  dipartimenti,  servizi  e  divisioni  tecnici  ed
amministrativi e' sentita, sulla indispensabilita' della spesa  e  la
congruita'   del  prezzo,  una  commissione  nominata  dal  direttore
dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri  di
cui  due  dirigenti  di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge
funzioni di presidente il dirigente piu' anziano.
  6. Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire
sette milioni e  duecentomila  sono  giustificate  mediante  adeguata
relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente.
  7.  Le  provviste  di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di
preventivi ad almeno tre ditte che offrano  sufficienti  garanzie  di
solvibilita'  e  di idoneita' tecnica, salvo che la specialita' della
provvista renda necessario il ricorso ad una  determinata  persona  o
ditta.
  8.  Possono  essere  eseguiti  in economia, qualunque sia l'importo
relativo, e comunque solo in caso di urgente necessita':
    a) le provviste di lavori nel caso di rescissione  e  risoluzione
di  un  contratto,  quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente
per assicurarne  la  esecuzione  nel  tempo  previsto  dal  contratto
rescisso;
    b)  le  provviste  di  lavori  suppletivi,  di completamento o di
accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione  e  per  i
quali   l'Istituto   non  puo'  valersi  della  facolta'  di  imporne
l'esecuzione;
    c) i lavori di completamento e di riparazione  in  dipendenza  di
deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano
state  effettuate  le  corrispondenti  detrazioni  agli appaltatori o
ditte;
    d)  le  operazioni  di  sdoganamento  di  materiali  importati  e
relative assicurazioni.
  9.  I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi
e delle provviste, i relativi  prezzi,  le  modalita'  di  pagamento,
l'assunzione   dell'obbligo   di   uniformarsi  comunque  alle  norme
legislative e regolamentari vigenti.  L'ordinazione  dei  servizi  e'
effettuata mediante lettera o altro atto del committente.
  10.  L'ordine impegna il fornitore il quale non puo' in nessun caso
e per nessuna ragione variare i termini di  consegna,  ne'  i  prezzi
stabiliti, ne' la qualita' e quantita' della merce.
  11.  In  caso  di  ritardo  imputabile all'impresa incaricata delle
provviste e dei servizi di cui al presente regolamento  si  applicano
le  penali  stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per
iscritto da parte  dell'assuntore.  Inoltre  l'amministrazione,  dopo
formale  ingiunzione  a  mezzo  di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento  rimasta  senza  effetto,   ha   facolta'   di   disporre
l'esecuzione  in  economia,  di  tutto  o parte della provvista e del
servizio, a spese  dell'impresa  medesima,  salvo  in  ogni  caso  il
risarcimento del danno derivante dal ritardo.
  12.  I  lavori,  le  provviste  e  i  servizi  di cui al precedente
articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo e' eseguito  da
funzionari  o  impiegati  designati  dal competente dirigente, ovvero
eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica  competenza.  Se
la  spesa non supera lire 10.000.000 e' sufficiente l'attestazione di
regolare  esecuzione  rilasciata  da  un  funzionario   o   impiegato
designato  dal  dirigente  competente.  In  ogni  caso  il collaudo o
l'accertamento della regolare esecuzione non puo'  essere  effettuato
da   funzionari   o  impiegati  che  abbiano  diretto  o  sorvegliato
l'esecuzione dei lavori  e  delle  provviste  e  lo  svolgimento  dei
servizi.  E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste
e dei servizi secondo le norme di cui al presente  articolo.  In  tal
caso  i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art.
48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 
Nota all'art. 22:
             -  Il   testo   dell'art.   48   del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924,  come
          modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904,
          e' il seguente:
             "Art.  48.  -  Nei  contratti per forniture, trasporti e
          lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme  dovute
          e  giustificate  dai prescritti documenti nei limiti in cui
          sono  ammessi  dalla   legge   non   possono   eccedere   i
          novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.
             E'  atta  eccezione  per le province a scadenza rateale,
          per le quali puo' farsi  il  pagamento  dell'intero  prezzo
          delle materie gia' accettate in rate conplete.
             Se  contratti  per provviste o forniture hanno durata di
          piu' anni, la liquidazione  puo'  essere  fatta  a  periodi
          trimestrali,  semestrali  o  annuali, secondo l'oggetto dei
          contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle
          spese eseguite od alle materie consegnate".