Art. 23. Forma dei contratti 1. I contratti sono stipulati in conformita' alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio. 2. Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano. 3. Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto e' disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.