Art. 23.
                         Forma dei contratti
  1. I contratti sono stipulati in conformita' alle  disposizioni  di
legge  secondo  le  procedure  previste dal presente regolamento. Gli
ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.
  2. Le forme di scelta del contraente  sono  quelle  previste  dalle
direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.
  3.  Ogni  atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per
l'Istituto e' disposto dal direttore  dell'Istituto  e  da  dirigenti
secondo  le  attribuzioni  e nei limiti delle disposizioni vigenti in
materia.