Art. 24.
                          Organi collegiali
  1.  Fino  all'insediamento  degli  organi  previsti  dal   presente
regolamento  restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni
loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento.
  2.  La  nomina  dei  componenti  dei  suddetti  organi   collegiali
interviene  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto.