Art. 29.
                Criteri per la valutazione dei costi
            e per la verifica dei rendimenti dei servizi
  1. Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle
attivita' tecnico-scientifiche  l'Istituto  si  dota  di  sistemi  di
rilevazione   analitica  che  consentano  di  determinare,  per  ogni
servizio e attivita' istituzionale, il costo per prestazione  e,  per
le  attivita'  di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni
fattore calcolato al lordo.
  2. A tale scopo e per  il  contenimento  dei  costi  a  carico  del
bilancio  dello  Stato  sono  individuati criteri di attribuzione dei
costi  direttamente  o  indirettamente  pertinenti   all'operativita'
specifica  dei  progetti  e  delle  spese  generali  e delle quote di
ammortamento aventi diretta attinenza con le finalita' pubblicistiche
perseguite dall'Istituto.
  3. Detti criteri generali sono  adottati,  con  atto  del  comitato
amministrativo,  su  proposta  del  direttore dell'Istituto, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.
 
Nota all'art. 29:
             - L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n.  268,
          cosi' recita:
             "3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi',
          disciplinati:
               a)  il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui
          all'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
          luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982,
          n.  597,  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27
          maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991,
          n. 277, e al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre  1982,  n.  915, con quelli di cui all'art. 1 del
          presente decreto;
               b) le tariffe per le prestazioni a pagamento,  con  il
          criterio  della  copertura  dei costi e della utilizzazione
          delle  entrate  a  scopi  di  ricerca,   documentazione   e
          formazione;
               c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche'
          la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto
          dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
               d) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
               e)   le   modalita'   di   conferimento  di  incarichi
          temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri,
          per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
               f) le modalita' di effettuazione, in via  transitoria,
          di  omologazioni  e  di  verifiche  periodiche, di cui alla
          legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli
          elenchi di professionisti abilitati di cui  alla  legge  30
          dicembre 1991, n. 428;
               g)  la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi
          dell'Istituto e il contenimento  dei  costi  a  carico  del
          bilancio dello Stato;
               h)  le  attivita'  formative,  di perfezionamento e di
          aggiornamento  professionale  rivolte  al   personale   del
          Servizio sanitario nazionale".