Art. 29. Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi 1. Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attivita' tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attivita' istituzionale, il costo per prestazione e, per le attivita' di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo. 2. A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operativita' specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalita' pubblicistiche perseguite dall'Istituto. 3. Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.
Nota all'art. 29: - L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, cosi' recita: "3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi', disciplinati: a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto; b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione; c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico; d) le modalita' di conferimento delle borse di studio; e) le modalita' di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata; f) le modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428; g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato; h) le attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale".