Art. 3. Comitato amministrativo 1. Il comitato amministrativo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'; e' presieduto dallo stesso Ministro o per delega da un Sottosegretario di Stato, rimane in carica cinque anni ed e' composto da esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione nei settori di attivita' dell'Istituto, dei quali: a) uno designato dal Ministro della sanita'; b) uno designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; c) uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) uno designato dal Ministro del tesoro; e) uno designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) uno designato dal Ministro dell'ambiente; g) uno designato dal Ministro dell'interno; h) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); l) uno designato dalla unione province italiane (UPI). 2. Alle sedute del comitato partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto. 3. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla seduta. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo. 5. Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita' assunto di concerto con il Ministro del tesoro. 6. Il comitato esercita le seguenti funzioni: a) inoltra per l'approvazione del Ministro i piani annuali delle attivita', corredandoli con il proprio parere; b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo trasmettendoli al Ministro per l'approvazione; c) approva gli schemi-tipo di convenzioni con istituzioni di riconosciuto valore scientifico per l'attuazione dei programmi di ricerca stabiliti dai piani annuali di attivita'; d) esprime il proprio parere ogni volta che gli viene richiesto dal Ministro della sanita'; e) approva i regolamenti generali di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto e quelli relativi al conferimento di borse di studio. 7. I provvedimenti sono assunti dal comitato su proposta del direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere a) e c) del comma 6 e' sentito il comitato tecnico-scientifico. 8. Il comitato si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta del Ministro o del Sottosegretario di Stato da lui delegato o di almeno la meta' dei componenti. 9. L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato, salvo i casi di urgenza, ai componenti del comitato, almeno sette giorni prima.