Art. 3.
                       Comitato amministrativo
  1. Il comitato amministrativo e' nominato con decreto del  Ministro
della sanita'; e' presieduto dallo stesso Ministro o per delega da un
Sottosegretario di Stato, rimane in carica cinque anni ed e' composto
da  esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione nei settori di attivita' dell'Istituto, dei quali:
    a) uno designato dal Ministro della sanita';
    b) uno designato dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale;
    c)  uno  designato  dal  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
    d) uno designato dal Ministro del tesoro;
    e) uno designato dal Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
    f) uno designato dal Ministro dell'ambiente;
    g) uno designato dal Ministro dell'interno;
    h) due nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    i) uno designato dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI);
    l) uno designato dalla unione province italiane (UPI).
  2.  Alle  sedute  del comitato partecipa il direttore dell'Istituto
con voto consultivo. Le funzioni  di  segretario  del  comitato  sono
affidate ad un dirigente amministrativo dell'Istituto.
  3. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza
dei  componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole
di almeno la maggioranza dei partecipanti alla  seduta.  In  caso  di
parita' prevale il voto del presidente.
  4.  I componenti del comitato decadono automaticamente dalla carica
dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.
  5. Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto
del Ministro della sanita' assunto di concerto con  il  Ministro  del
tesoro.
  6. Il comitato esercita le seguenti funzioni:
    a)  inoltra per l'approvazione del Ministro i piani annuali delle
attivita', corredandoli con il proprio parere;
    b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il
conto consuntivo trasmettendoli al Ministro per l'approvazione;
    c) approva gli schemi-tipo  di  convenzioni  con  istituzioni  di
riconosciuto  valore  scientifico  per  l'attuazione dei programmi di
ricerca stabiliti dai piani annuali di attivita';
    d) esprime il proprio parere ogni volta che gli  viene  richiesto
dal Ministro della sanita';
    e)   approva  i  regolamenti  generali  di  organizzazione  e  di
funzionamento dell'Istituto e  quelli  relativi  al  conferimento  di
borse di studio.
 7.  I  provvedimenti  sono  assunti  dal  comitato  su  proposta del
direttore dell'Istituto. Sulle materie di cui alle lettere  a)  e  c)
del comma 6 e' sentito il comitato tecnico-scientifico.
  8.  Il  comitato  si  riunisce  in  via  ordinaria  una  volta ogni
quadrimestre su convocazione del presidente o, in via  straordinaria,
su  richiesta  del  Ministro  o  del  Sottosegretario di Stato da lui
delegato o di almeno la meta' dei componenti.
  9. L'ordine del giorno e le deliberazioni delle riunioni sono  resi
pubblici  mediante affissione all'albo dell'Istituto e va comunicato,
salvo i casi di urgenza, ai componenti  del  comitato,  almeno  sette
giorni prima.