Art. 31.
                       Commissione di verifica
                  della programmazione scientifica
  1. Il Ministro della sanita' nomina una commissione per la verifica
dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto.
  2. La commissione, che ha carattere consultivo e  durata  triennale
non  rinnovabile,  esprime  valutazioni,  indicazioni  e proposte. E'
composta:  dal  Ministro  che  la  presiede  o,  in  sua  vece,   dal
Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro;
da  tre  membri  designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;  da  tre  membri  designati  dalle  organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a  livello  nazionale.  Le  designazioni
riguardano   personalita'   scientifiche   in   grado  di  apprezzare
l'attivita' svolta a questo proposito dall'Istituto.