Art. 31. Commissione di verifica della programmazione scientifica 1. Il Ministro della sanita' nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto. 2. La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. E' composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalita' scientifiche in grado di apprezzare l'attivita' svolta a questo proposito dall'Istituto.