Art. 32. Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L. 1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; dall'art. 2, commi 1, 2 e 3, dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175; dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; dal decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 502; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio 31, con esclusione dell'art. 27, ai sensi della delibera adottata, il 14 giugno 1994, dalla sezione controllo Stato - I collegio.
Note all'art. 32: - Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268. "Art. 2 (Organizzazione). - 1. Sono organi dell'Istituto: a) il comitato amministrativo; b) il comitato tecnico-scientifico; c) il direttore dell'Istituto. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi', disciplinati: a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all'art. 1 del presente decreto; b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione; c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche' la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico; d) le modalita' di conferimento delle borse di studio; e) le modalita' di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata; f) le modalita' di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428; g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato; h) le attivita' formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale; 4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5". - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, e' il seguente: "Art. 1 Costituzione). - E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanita'. L'Istituto e' dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale e tecnico-scientifica". "Art. 2 (Attribuzioni del Ministero della sanita'). - Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'Istituto". "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano all'Istituto: a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi; b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonche' ai fini delle specifiche tecniche applicative, agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine l'Istituto: 1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati; 2) partecipa alla definizione, in campo comunitario e internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo; 3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste all'ottavo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature; 4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita': le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione; le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto); le determinazioni di cui al precedente punto b); 5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti; 6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Nulla e' innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza". "Art. 4 (Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca). - Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini". "Art. 21 (Coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni). - In relazione a quanto disposto dall'art. 23, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' istituito un comitato di coordinamento tra l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanita', il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N. Il comitato e' costituito da dodici membri, tre per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed e' presieduto dal Ministro della sanita'. Sono compiti del comitato: 1) assicurare l'omogeneita' di approccio e l'uniformita' di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposte ai rischi di radiazioni ionizzanti; 2) coordinare le attivita' di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali locali; 3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3 per quanto attiene alla radioprotezione". "Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti). - Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto superiore di sanita' viene realizzato mediante l'istituzione di una giunta di coordinamento presieduta dal Ministro della sanita' e composta dai direttori dei due istituti e da sei componenti, di cui tre direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita', designati dal Consiglio dei direttori dell'Istituto superiore di sanita', e da tre direttori di dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, designati dal Consiglio interdipartimentale dell'Istituto superiore per la pervenzione e la sicurezza del lavoro". "Art. 23 (Regolamento organico del personale). - Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene definito, sentite le organizzazioni sidnacali maggiormente rappresentative in campo naionale, il regolamento organico, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto". "Art. 24 (Attribuzioni delle attivita' e funzioni in campo nucleare). - All'Istiutto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere i) e k), nella legge 23 dicembre 1978, n. 833; la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive. Nulla e' innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attivita' connesse con l'impiego specifico dell'energia nucleare. All'istituto sono attribuite le funzioni gia' svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860". - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, 3 dell'art. 3 e 1 dell'art. 4 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, e' il seguente: "Art. 2, commi primo, secondo e terzo. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali e dagli articoli 19, 20 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei proditti industriali di serie al tipo omologato. Per omologazione di un prodotto industraiale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale". "Art. 3, secondo comma. - Il contributo di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI". "Art. 4, primo comma. - L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, primo comma, e' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale". - Per il testo degli articoli 14 e 20 del D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, vedi nota in all'art. 1. - Per il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, vedi in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 5, del D.Lgs. 10 settembre 1982, n. 915, vedi in nota all'art. 1. - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, reca: "Riordino della discipina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, reca: "Modificazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre 1992, n. 517: "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni istiutiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono state attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno nei seguenti servizi: a) igiene e sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli amenti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionai della sanita' animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria. 2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale per gli aspetti di competenza dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del C.N.R. e dell'ENEA. 3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici". - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517: "Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. 2. Una quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regini, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. 4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destiante alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento. 6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio".