Art. 32.
              Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.
  1. A norma di quanto previsto dall'art.  2,  comma  4  del  decreto
legislativo  30 giugno 1993, n. 268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono
stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 e 24 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1980, n. 619; dall'art. 2,
commi 1, 2 e 3, dall'art. 3, comma 3, e dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; dal decreto del Presidente  della
Repubblica  27 maggio 1988, n. 175; dal decreto legislativo 15 agosto
1991,  n.  277;  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982, n. 915; dal decreto legislativo 30 dicembre 1982, n.
502; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
  Atti  di  Governo,  registro  n.  92,  foglio  31,  con  esclusione
    dell'art.  27,  ai  sensi  della  delibera adottata, il 14 giugno
    1994, dalla sezione controllo Stato - I collegio.
 
Note all'art. 32:
             - Si trascrive l'art. 2 del D.Lgs. 30  giugno  1993,  n.
          268.
             "Art.    2    (Organizzazione).   -   1.   Sono   organi
          dell'Istituto:
               a) il comitato amministrativo;
               b) il comitato tecnico-scientifico;
               c) il direttore dell'Istituto.
             2. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto, con regolamento emanato con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della sanita', di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, ai sensi
          dell'art. 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          disciplinate  la  composizione,  la  durata  in carica e il
          funzionamento degli organi  di  cui  al  comma  1,  nonche'
          l'organizzazione   interna   dei   servizi   dell'Istituto,
          articolato in dipartimenti.
             3.  Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresi',
          disciplinati:
               a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di  cui
          all'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 31
          luglio 1980, n. 619, all'art. 2 della legge 12 agosto 1982,
          n. 597, al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991,
          n.  277,  e  al  decreto del Presidente della Repubblica 10
          settembre 1982, n. 915, con quelli di cui  all'art.  1  del
          presente decreto;
               b)  le  tariffe per le prestazioni a pagamento, con il
          criterio della copertura dei costi  e  della  utilizzazione
          delle   entrate   a  scopi  di  ricerca,  documentazione  e
          formazione;
               c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonche'
          la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto
          dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
               d) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
               e)  le  modalita'   di   conferimento   di   incarichi
          temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri,
          per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
               f)  le modalita' di effettuazione, in via transitoria,
          di omologazioni e di  verifiche  periodiche,  di  cui  alla
          legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli
          elenchi  di  professionisti  abilitati di cui alla legge 30
          dicembre 1991, n. 428;
               g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei  servizi
          dell'Istituto  e  il  contenimento  dei  costi a carico del
          bilancio dello Stato;
               h) le attivita' formative,  di  perfezionamento  e  di
          aggiornamento   professionale   rivolte  al  personale  del
          Servizio sanitario nazionale;
             4.  Il  regolamento  raccoglie  tutte  le   disposizioni
          normative  relative all'Istituto. Le restanti norme vigenti
          sono abrogate ai sensi dell'art. 5".
             - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 22,  23  e  24
          del D.P.R.  31 luglio 1980, n. 619, e' il seguente:
             "Art. 1 Costituzione). - E' istituito, con sede in Roma,
          l'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro, che si colloca  nel  Servizio  sanitario  nazionale
          quale   organo   tecnico-scientifico  alle  dipendenze  del
          Ministero della sanita'.
             L'Istituto e'  dotato  di  strutture  e  di  ordinamenti
          particolari  e  di  autonomia  amministrativa, funzionale e
          tecnico-scientifica".
             "Art. 2 (Attribuzioni del Ministero  della  sanita').  -
          Salvo  quant'altro  previsto  dagli  articoli  seguenti, il
          Ministro della sanita' puo' sollecitare la formulazione  di
          pareri  e  proposte  ed  emanare  direttive  concernenti  i
          compiti affidati all'Istituto".
             "Art. 3 (Compiti e modalita' di svolgimento). - Spettano
          all'Istituto:
               a)  la  ricerca,  lo  studio,  la  sperimentazione   e
          l'elaborazione  dei  criteri  e  delle  metodologie  per la
          prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali
          con  particolare  riguardo all'evoluzione tecnologica degli
          impianti,  dei materiali, delle attrezzature e dei processi
          produttivi;
               b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di
          sicurezza e dei relativi  metodi  di  rilevazione  ai  fini
          della  omologazione di macchine, di componenti di impianti,
          di  apparecchi,  di  strumenti  e  di  mezzi  personali  di
          protezione,  nonche'  ai  fini  delle  specifiche  tecniche
          applicative, agli effetti  di  quanto  disposto  dal  testo
          unico  previsto  dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833.
             A tal fine l'Istituto:
              1) effettua le conseguenti attivita' di ricerca,  anche
          promuovendo  o  collaborando  agli  interventi  effettuati,
          nelle materie di propria competenza, da organismi  pubblici
          e privati;
              2)  partecipa  alla definizione, in campo comunitario e
          internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui
          alle lettere a) e b) del presente articolo;
              3) formula,  con  l'apporto  degli  organismi  e  delle
          strutture  previste  all'ottavo  comma  dell'art.  23 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento
          agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e
          proposte concernenti le  norme  relative  alla  prevenzione
          negli   ambienti  di  lavoro  ed  a  macchine,  apparecchi,
          impianti ed attrezzature;
              4)   elabora   e   propone   al   Ministro   anche   in
          collaborazione con l'Istituto superiore di sanita':
               le   metodiche  standardizzate  per  il  prelievo,  la
          rilevazione e  l'analisi  dei  fattori  chimici,  fisici  e
          biologici di nocivita' negli ambienti di lavoro e definisce
          i limiti di esposizione;
               le  metodiche  cliniche  e di laboratorio normalizzate
          per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori  in
          relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di
          dose e di effetto);
               le determinazioni di cui al precedente punto b);
              5)    provvede    alla    raccolta,    classificazione,
          elaborazione  e  divulgazione  delle  informazioni  e   dei
          risultati acquisiti;
              6)  svolge  funzioni  di consulenza nei confronti dello
          Stato, delle regioni e delle unita' sanitarie  locali,  ivi
          compresa   l'assistenza  per  la  formulazione  dei  pareri
          tecnici  dei  casi  di  insediamenti  produttivi   per   la
          valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
             Nulla  e'  innovato  per quanto concerne le attribuzioni
          del  Ministero  dell'interno  in   materia   di   sicurezza
          antincendi   e   di   servizi   tecnici  per  la  tutela  e
          l'incolumita' ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza".
             "Art. 4 (Cooperazione con studiosi ed enti di  ricerca).
          -  Nello  svolgimento  della sua attivita', l'Istituto puo'
          cooperare con organizzazioni estere  ed  internazionali  ed
          enti pubblici italiani aventi analoghi fini".
             "Art.   21   (Coordinamento   degli  interventi  per  la
          radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni).  -  In
          relazione  a  quanto  disposto  dall'art. 23, ottavo comma,
          della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  e'  istituito  un
          comitato  di  coordinamento tra l'Istituto superiore per la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore
          di sanita', il Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  la
          Direzione  di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del
          C.N.E.N.
             Il comitato e' costituito  da  dodici  membri,  tre  per
          ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di
          istituto  e  dai  rappresentanti  dei  suddetti  enti ed e'
          presieduto dal Ministro della sanita'.
             Sono compiti del comitato:
              1)   assicurare   l'omogeneita'    di    approccio    e
          l'uniformita'  di  interpretazione dei criteri di sicurezza
          per i lavoratori e per le popolazioni esposte ai rischi  di
          radiazioni ionizzanti;
              2)  coordinare le attivita' di consulenza in materia di
          radioprotezione  nei  confronti  degli  enti   territoriali
          locali;
              3)  coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art. 3
          per quanto attiene alla radioprotezione".
             "Art. 22 (Coordinamento delle attivita' degli istituti).
          - Il coordinamento delle attivita' dell'Istituto  superiore
          per   la   prevenzione   e   la   sicurezza  del  lavoro  e
          dell'Istituto  superiore  di   sanita'   viene   realizzato
          mediante  l'istituzione  di  una  giunta  di  coordinamento
          presieduta  dal  Ministro  della  sanita'  e  composta  dai
          direttori  dei due istituti e da sei componenti, di cui tre
          direttori  di  laboratorio   dell'Istituto   superiore   di
          sanita',    designati    dal    Consiglio   dei   direttori
          dell'Istituto superiore di sanita', e da tre  direttori  di
          dipartimento  dell'Istituto  superiore per la prevenzione e
          la  sicurezza   del   lavoro,   designati   dal   Consiglio
          interdipartimentale    dell'Istituto   superiore   per   la
          pervenzione e la sicurezza del lavoro".
             "Art. 23 (Regolamento organico  del  personale).  -  Con
          decreto  del  Ministro  della sanita' da emanarsi entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          viene   definito,   sentite   le  organizzazioni  sidnacali
          maggiormente  rappresentative   in   campo   naionale,   il
          regolamento  organico,  nel  rispetto delle norme contenute
          nel presente decreto".
             "Art. 24 (Attribuzioni delle  attivita'  e  funzioni  in
          campo nucleare). - All'Istiutto sono attribuite le funzioni
          di  consulenza  nelle  materie di competenza dello Stato di
          cui all'art. 6, lettere i) e k), nella  legge  23  dicembre
          1978, n. 833;
              la   produzione,   la  registrazione,  il  commercio  e
          l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di  energia
          capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
              i  controlli  sanitari  sulla  produzione  dell'energia
          termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il  commercio
          e l'impiego delle sostanze radioattive.
             Nulla  e'  innovato  per quanto concerne le disposizioni
          riguardanti le attivita' connesse con  l'impiego  specifico
          dell'energia nucleare.
             All'istituto  sono  attribuite  le  funzioni gia' svolte
          dall'A.N.C.C.    ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  31
          dicembre 1962, n. 1860".
             - Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, 3 dell'art. 3
          e 1 dell'art. 4 del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito
          con modificazioni nella legge 12 agosto 1982, n. 597, e' il
          seguente:
             "Art.  2,  commi  primo,  secondo  e  terzo.  - Ferme le
          competenze attribuite o trasferite  alle  unita'  sanitarie
          locali  e  dagli  articoli  19,  20  e  21,  della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, e'  attribuita  a  decorrere  dal  1
          luglio   1982,   all'ISPESL,   la   funzione   statale   di
          omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6,
          lettera n), n. 18, e dell'art. 24, legge 23 dicembre  1978,
          n.  833,  nonche'  il controllo di conformita' dei proditti
          industriali di serie al tipo omologato.
             Per omologazione di un prodotto industraiale si  intende
          la  procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale viene
          provata  e  certificata  la  rispondenza  del  tipo  o  del
          prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
          sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
          requisiti   tecnici  prefissati  ai  sensi  e  per  i  fini
          prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
          anche ai fini della qualita' dei prodotti.
             Con    decreto    interministeriale     dei     Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della
          sanita' e del lavoro e  della  previdenza  sociale  possono
          essere  autorizzati  all'esercizio delle funzioni di cui al
          precedente primo comma anche laboratori pubblici o  privati
          riconosciuti  idonei, nonche' l'autocertificazione da parte
          delle aziende produttrici  limitatamente  alla  conformita'
          dei  prodotti  di  serie. I requisiti delle imprese ammesse
          all'autocertificazione sono determinati con un regolamento,
          approvato    dagli    stessi    Ministri    con     decreto
          interministeriale".
             "Art.  3, secondo comma. - Il contributo di cui all'art.
          3, secondo comma, della legge 19 dicembre  1952,  n.  2390,
          viene   assegnato  al  fondo  sanitario  nazionale  di  cui
          all'art. 51 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  per
          essere  destinato  ad  attivita' di ricerca nel campo della
          prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
          a partire  dalla  cessazione  dell'attivita'  commissariale
          dell'ENPI".
             "Art.   4,   primo   comma.  -  L'ISPESL,  limitatamente
          all'esercizio delle funzioni di cui al precedente  art.  2,
          primo  comma,  e'  sottoposto  alla vigilanza dei Ministeri
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della
          sanita' e del lavoro e della previdenza sociale".
             -  Per  il  testo  degli  articoli 14 e 20 del D.P.R. 27
          maggio 1988, n. 175, vedi nota in all'art. 1.
             - Per il testo degli articoli 21, 35, 36 e 49 del D.Lgs.
          15 agosto 1991, n. 277, vedi in nota all'art. 1.
             -  Per  il  testo  dell'art.  5, del D.Lgs. 10 settembre
          1982, n. 915, vedi in nota all'art. 1.
             - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.  502,  reca:  "Riordino
          della  discipina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Il  D.Lgs.   7   dicembre   1993,   n.   517,   reca:
          "Modificazione  al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante
          riordino della disciplina  in  materia  sanitaria  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421".
             - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 7 dicembre
          1992, n. 517:
             "Art.  7  (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni
          istiutiscono presso ciascuna  unita'  sanitaria  locale  un
          dipartimento  di  prevenzione  cui sono state attribuite le
          funzioni  attualmente  svolte  dai  servizi  delle   unita'
          sanitarie  locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833.  Il  dipartimento   e'
          articolato almeno nei seguenti servizi:
               a) igiene e sanita' pubblica;
               b) prevenzione e sicurezza degli amenti di lavoro;
               c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
               d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
          funzionai   della   sanita'   animale,   dell'igiene  della
          produzione,      trasformazione,       commercializzazione,
          conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
          e  loro  derivati,  e dell'igiene degli allevamenti e delle
          produzioni zootecniche.
             I servizi veterinari si avvalgono  delle  prestazioni  e
          della  collaborazione  tecnico-scientifica  degli  istituti
          zooprofilattici sperimentali. La  programmazione  regionale
          individua   le  modalita'  di  raccordo  funzionale  tra  i
          dipartimenti di prevenzione e gli istituti  zooprofilattici
          per  il  coordinamento  delle attivita' di sanita' pubblica
          veterinaria.
             2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento  necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate  dal  Ministero  della sanita' che si avvale per
          gli  aspetti  di  competenza  dell'Istituto  superiore   di
          sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza  del  lavoro,  degli   Istituti   zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,  dell'Agenzia  nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca del C.N.R. e
          dell'ENEA.
             3. I dipartimenti di prevenzione,  tramite  la  regione,
          acquisiscono  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e
          la sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  ogni
          informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi  per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette   informazioni   anche    attraverso    strumenti
          telematici".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  del  D.Lgs. 30
          dicembre 1992, n.  502, cosi' come modificato dall'art.  14
          del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517:
             "Art.  12  (Fondo  sanitario  nazionale).  - 1. Il Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente e in  conto  capitale
          e'  alimentato  interamente  da  stanziamenti  a carico del
          bilancio dello Stato  ed  il  suo  importo  e'  annualmente
          determinato   dalla   legge   finanziaria   tenendo  conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni.
             2. Una quota pari all'1 per cento  del  Fondo  sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla  quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
          e del Ministero del bilancio per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
               a)  attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
               1) Istituto superiore di sanita' per le  tematiche  di
          sua competenza;
               2)   Istituto   superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
               3) Istituti di ricovero e cura di diritto  pubblico  e
          privato  il  cui  carattere  scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
               4)  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   per   le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
               b) iniziative previste da leggi nazionali o dal  Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie.
               c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende ospedaliere, tramite le  regini,  delle  spese  per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del
          Ministro della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro  degli
          affari esteri.
             A  decorrere  dal  1  gennaio  1995,  la quota di cui al
          presente comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
             3. Il Fondo sanitario nazionale, al  netto  della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 31 ottobre di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
               a) popolazione residente;
               b) mobilita' sanitaria per tipologia  di  prestazioni,
          da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
          contabilita' analitiche  per  singolo  caso  fornite  dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
               c)  consistenza  e  stato   di   conservazione   delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.
             4.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto  capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore  delle  regioni  particolarmente  svantaggiate sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
             5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
          assicura  altresi',  nel  corso  del  primo   triennio   di
          applicazione  del  presente decreto, quote di finanziamento
          destiante alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i  cittadini
          rapportati agli standard di riferimento.
             6.  Le  quote  del  Fondo  sanitario  nazionale di parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono  in  sede  regionale  nel  Fondo comune di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  parte
          indistinta,  ma non concorrono ai fini della determinazione
          del  tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote   sono
          utilizzate  per  finanziare  attivita'  sanitarie.  Per  le
          regioni a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  le
          rispettive  quote  confluiscono  in un apposito capitolo di
          bilancio".