Art. 4. Comitato tecnico-scientifico 1. Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' presieduto dal direttore dell'Istituto. 2. Esso e' composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanita', sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente. 3. Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto. 4. Il presidente del comitato puo' invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame. 5. Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. 6. Il comitato esercita attivita' di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attivita' e formula i pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio. 7. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, puo' articolare i propri lavori anche per commissioni. 8. La convocazione del comitato puo' essere richiesta da almeno la meta' dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.