Art. 4.
                    Comitato tecnico-scientifico
  1. Il comitato tecnico-scientifico  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro  della sanita', dura in carica tre anni ed e' presieduto dal
direttore dell'Istituto.
  2. Esso e' composto  da  sei  esperti  scelti  dal  Ministro  della
sanita',  sei  esperti  designati  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano,  dal  direttore  dell'Istituto  superiore  di sanita', da un
esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un  esperto
designato  dall'Ente  nazionale per l'energia alternativa, un esperto
designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro,
un  esperto  designato  dai  direttori  dei   dipartimenti   centrali
dell'Istituto  e  da  un  esperto  designato da ciascuno dei seguenti
Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali,
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e  tecnologica,  Ministero  dell'interno  e
Ministero dell'ambiente.
  3.   Le  funzioni  di  segretario  sono  assolte  da  un  dirigente
amministrativo dell'Istituto.
  4. Il presidente del comitato puo' invitare alle  riunioni  esperti
interni  dell'Istituto,  o  esterni, particolarmente competenti nelle
materie oggetto di esame.
  5. Il compenso per i componenti del comitato e' fissato con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.
  6. Il comitato esercita attivita'  di  consulenza  scientifica  per
l'Istituto  in  ordine  ai piani e programmi di attivita' e formula i
pareri previsti dal comma 7 dell'art. 3, ivi compreso il parere sulla
individuazione delle materie di studio e ricerche per le  quali  sono
bandite le borse di studio.
  7.  Il  comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute
del  comitato  sono  valide  se  e'  presente  la   maggioranza   dei
componenti.  Le  deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di
almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il  comitato,  su
proposta  del  presidente,  puo' articolare i propri lavori anche per
commissioni.
  8. La convocazione del comitato puo' essere richiesta da almeno  la
meta'  dei  componenti,  indicando  l'argomento  o  gli  argomenti da
inserire all'ordine del giorno.