Art. 5.
                       Direttore dell'Istituto
  1. L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito,  ai  sensi  e
con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,  ad  una  personalita' scientifica, anche
esterna  all'Istituto,  con  esperienza  nei  settori  di  competenza
dell'Istituto stesso.
  2.  L'incarico  ha  durata quinquennale e puo' essere rinnovato per
una sola volta con l'osservanza della stessa procedura.
  3.  Il  trattamento  economico  del  direttore   dell'Istituto   e'
determinato  con  decreto del Ministro della sanita' in conformita' a
quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
  4. Il direttore dell'Istituto:
    a)  coordina  e  attua  i  programmi e le direttive impartite dal
Ministro della  sanita'  in  applicazione  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e
integrazioni;
    b) sovraintende al funzionamento e alle attivita' dell'Istituto;
    c) delibera la ripartizione dei fondi fra  i  dipartimenti  ed  i
servizi in funzione dei compiti agli stessi attribuiti;
    d)  conferisce  gli  incarichi di direttore dei dipartimenti, dei
servizi, dei laboratori e di ogni altra struttura interna;
    e) predispone il piano di attivita' annuale e triennale  ed  ogni
altra  proposta  su  materie  oggetto  di  provvedimento del comitato
amministrativo;
    f) cura la esecuzione dei  provvedimenti  adottati  dal  comitato
amministrativo;
    g)   esercita   i   poteri   di  spesa  ed  ogni  altra  funzione
attribuitagli da leggi o da regolamenti;
    h) rassegna, entro il primo semestre  dell'anno  successivo,  una
relazione    all'autorita'    vigilante    sulla   attivita'   svolta
dall'Istituto nell'anno precedente;
    i) esercita ogni  altro  potere  di  gestione  non  espressamente
attribuito ad altri organi dell'Istituto.
  5.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  le funzioni di direttore
dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento  centrale
dallo  stesso  delegato  o, in assenza di delega, dal piu' anziano in
servizio nella funzione di direttore di dipartimento.
 
Note all'art. 5:
             - Si riporta il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.  29, come sostituito dall'art. 12  del  D.Lgs.  23
          dicembre 1993, n. 546:
             "Art.  21  (Nomina  dei  dirigenti  generali).  - 1. Nei
          limiti   delle    disponibilita'    di    organico    delle
          amministrazioni,  ed  enti  di cui all'art. 15, comma 1, la
          nomina a dirigente generale e'  disposta  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a favore di soggetti dotati di professionalita'
          adeguata  alle  funzioni  da  svolgere,  con  qualifica  di
          dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti.
          La nomina puo', altresi',  essere  disposta  in  favore  di
          esperti   di  particolare  qualificazione  in  possesso  di
          requisiti da determinarsi con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          funzione pubblica, ovvero di  persone  che  abbiano  svolto
          attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
          pubbliche  e private con esperienza acquisita per almeno un
          quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai  settori  della
          ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e
          Avvocatura dello Stato.
             2.  Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono
          essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso
          dei requisiti di cui al comma  1,  incarichi  di  dirigente
          generale  con  contratti  di  diritto privato di durata non
          superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale
          personale si applicano, per tutta la durata  dell'incarico,
          le   disposizioni   in  materia  di  responsabilita'  e  di
          incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale
          spettante al dirigente generale di ruolo di  corrispondente
          livello  e  un'indennita'  determinata  dal  Consiglio  dei
          Ministri.
             3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente
          ai commi 1 e  2  e'  data  comunicazione  al  Senato  della
          Repubblica e alla Camera dei deputati, allegando una scheda
          relativa ai titoli e alle esperienze professionali".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 17 del
          D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171  (recepimento  delle  norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo per il
          triennio   1988-1990   concernente   il   personale   delle
          istituzioni  e  degli  enti di ricerca e sperimentazione di
          cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168):
             "Art 17 (Nuovi stipendi), comma  14.  -  Ferma  restando
          l'attuale   normativa  di  stato  giuridico,  ai  direttori
          generali  delle  istituzioni   ed   enti   di   ricerca   e
          sperimentazione   di   cui   all'art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:
               a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di  cui
          al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 12
          settembre 1975 e successive modificazioni ed  integrazioni,
          il  trattamento  economico omnicomprensivo del dirigente di
          ricerca;
               b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui
          al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20   settembre   1975   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni,   il  trattamento  stipendiale  di  cui  alla
          lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%;
               c) per gli enti di cui  all'art.  13,  secondo  comma,
          lettera  a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera
          a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi  i
          trattamenti   piu'   favorevoli   previsti   da  specifiche
          disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con
          deliberazione motivata da sottoporre  all'approvazione  dei
          Ministri  vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e
          per la funzione pubblica".
             - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3  febbraio
          1993, n.  29, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre
          1993, n. 470:
             "Art.  3  (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e
          responsabilita'). - 1. Gli organi  di  governo  definiscono
          gli  obbiettivi  ed  i programmi da attuare e verificano la
          rispondenza dei  risultati  della  gestione  amministrativa
          alle direttive generali impartite.
             2.  Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica
          e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso   l'esterno,   mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane e strumentali di controllo.   Essi sono  responsabili
          della gestione e dei relativi risultati.
             3.  Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza  politica,  adeguano  i  loro ordinamenti al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita'
          della  dirigenza,  nelle  universita'  e  negli istituti di
          istruzione   universitaria    l'incarico    di    direttore
          amministrativo  e'  attribuito  ai  dirigenti  della stessa
          universita' o di altra sede universitaria, ovvero di  altra
          amministrazione     pubblica,     previo     nulla     osta
          dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo
          determinato  e  puo'  essere  rinnovato.  Gli  statuti  dei
          singoli  atenei determinano le modalita' per lo svolgimento
          dei concorsi, per l'accesso alle  qualifiche  dirigenziali,
          da  attuare  anche  tra piu' atenei, sulla base di appositi
          accordi".