Art. 5. Direttore dell'Istituto 1. L'ufficio di direttore dell'Istituto e' conferito, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalita' scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso. 2. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura. 3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto e' determinato con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 17, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 4. Il direttore dell'Istituto: a) coordina e attua i programmi e le direttive impartite dal Ministro della sanita' in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; b) sovraintende al funzionamento e alle attivita' dell'Istituto; c) delibera la ripartizione dei fondi fra i dipartimenti ed i servizi in funzione dei compiti agli stessi attribuiti; d) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, dei servizi, dei laboratori e di ogni altra struttura interna; e) predispone il piano di attivita' annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di provvedimento del comitato amministrativo; f) cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal comitato amministrativo; g) esercita i poteri di spesa ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o da regolamenti; h) rassegna, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione all'autorita' vigilante sulla attivita' svolta dall'Istituto nell'anno precedente; i) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto. 5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal piu' anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 21 (Nomina dei dirigenti generali). - 1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle amministrazioni, ed enti di cui all'art. 15, comma 1, la nomina a dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti. La nomina puo', altresi', essere disposta in favore di esperti di particolare qualificazione in possesso di requisiti da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ovvero di persone che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato. 2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennita' determinata dal Consiglio dei Ministri. 3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali". - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 (recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168): "Art 17 (Nuovi stipendi), comma 14. - Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete: a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca; b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%; c) per gli enti di cui all'art. 13, secondo comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica". - Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 20 novembre 1993, n. 470: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo definiscono gli obbiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi".