Art. 7.
                        Dipartimenti centrali
  1. I dipartimenti centrali sono:
    a) igiene del lavoro;
    b) medicina del lavoro;
    c) tecnologie di sicurezza;
    d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente;
    e) omologazione e certificazione;
    f) documentazione, informazione e formazione.
  2.  I  direttori  dei  dipartimenti  centrali   sono   responsabili
dell'attivita'   svolta  dal  dipartimento  di  fronte  al  direttore
dell'Istituto. I dipartimenti  centrali  sono  articolati  in  unita'
funzionali    dirette   da   coordinatori   che   sono   responsabili
dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento.
  3. Gli  incarichi  di  direzione  dei  dipartimenti  centrali  sono
conferiti,  per  un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il
comitato tecnico-scientifico.
  4. Gli incarichi  di  coordinamento  delle  unita'  funzionali  dei
dipartimenti  centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore
dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti.
  5. Gli incarichi di direzione del dipartimento e  di  coordinamento
di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo.
  6.  I  direttori  dei  dipartimenti  centrali sono nominati, con la
procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale  appartenente
al  I  livello  professionale  di  cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.  171,  in  relazione
alla specificita' professionale richiesta. Con provvedimento motivato
puo'  essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello
corrispondente al I livello professionale.
  7. I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali
sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di  norma,  tra  il
personale   appartenente   al   II   livello   professionale  di  cui
all'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
febbraio  1991,  n. 171, in relazione alla specificita' professionale
richiesta.
  8. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale  opera  una  unita'
funzionale    amministrativo-contabile    cui   competono   attivita'
amministrative  di  supporto  ai  compiti  di  Istituto  relative  a:
amministrazione  del personale, protocollo e archivio, contabilita' e
contratti.  L'unita'  funzionale  in  questione  e'   retta   da   un
funzionario  del  ruolo  amministrativo  con qualifica funzionale non
inferiore alla IV.
  9.  I  direttori  dei  dipartimenti  centrali   sono   responsabili
dell'unicita'  di  indirizzo  delle  attivita'  dipartimentali per la
realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano
l'attivita' delle singole unita'  funzionali  tecnico-scientifiche  e
sovraintendono alla unita' funzionale amministrativo-contabile, anche
ai  fini  della  piu'  razionale  utilizzazione  delle  risorse e del
personale. Ai  direttori  dei  dipartimenti  centrali  e'  consentito
avvalersi  di  una  segreteria formata da personale non dirigenziale,
che   opera  alle  dirette  dipendenze  dei  suddetti  direttori.  La
consistenza di tale organico e' disposta dal direttore  dell'Istituto
su proposta del direttore del dipartimento.
  10.   L'assegnazione  del  personale  ai  singoli  dipartimenti  e'
disposta dal direttore dell'Istituto.  L'assegnazione  del  personale
alle   singole  unita'  funzionali  e'  disposta  dal  direttore  del
dipartimento.
  11. I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in
relazione alle  attivita'  di  questi  ultimi  che  afferiscono  alle
materie  di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in
maniera  integrata  assistenza   alle   imprese,   certificazione   e
consulenza  nelle  materie  di  cui  all'art. 1, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268.
  12. I dipartimenti centrali e periferici possono altresi'  svolgere
attivita'   didattica,   in   relazione   a   collaborazioni  con  le
universita', enti di ricerca  ed  organismi  pubblici  e  privati.  I
dipartimenti   centrali,   per   quanto   attiene  al  settore  della
formazione,  informazione  e  documentazione,  collaborano   con   il
dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto.
  13.  Il  dipartimento  igiene  del lavoro svolge compiti di studio,
ricerca,  sperimentazione,  consulenza,  assistenza   alle   imprese,
certificazione,   proposta  normativa,  controlli  di  laboratorio  e
standardizzazione delle metodiche e delle  procedure  di  valutazione
nelle  materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di
lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro  e  delle
malattie  professionali.  Il  dipartimento  inoltre  effettua esami e
formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela  della
salute  ed  alla  sicurezza  negli  ambienti  di vita e di lavoro, in
ambito nazionale e comunitario.  Il  dipartimento  e'  articolato  in
unita' funzionali e laboratori.
  14.  Il  dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio,
ricerca,  sperimentazione,  consulenza,  assistenza   alle   imprese,
certificazione,   proposta  normativa,  controlli  di  laboratorio  e
standardizzazione delle metodiche e delle  procedure  di  valutazione
nelle  materie  riguardanti  la salute ed il benessere dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, ai fini della  prevenzione  degli  infortuni  e
delle  malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami
e formula proposte sulle  questioni  generali  relative  alla  tutela
della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in
ambito  nazionale  e  comunitario.  Il  dipartimento e' articolato in
unita' funzionali e laboratori.
  15. Il dipartimento  tecnologie  di  sicurezza  svolge  compiti  di
studio,   ricerca,   sperimentazione,   consulenza,  assistenza  alle
imprese,    proposta    normativa,    controlli    di    laboratorio,
standardizzazione  delle  metodiche  e delle procedure di valutazione
del rischio  in  materia  di  sicurezza  e  qualita'  dei  materiali,
prodotti,  macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione
tecnologica;  effettua  esame  e  formula  proposte   relative   alla
sicurezza  negli  ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e
comunitario,  rilascia  certificazione  di  qualita'  dei   prodotti,
certificazione  dei  sistemi  di  sicurezza  nei  presidi sanitari ed
ospedalieri. Il dipartimento e' articolato  in  unita'  funzionali  e
laboratori.
  16.  Il  dipartimento  insediamenti  produttivi  e  interazione con
l'ambiente  svolge  compiti  di  studio,  ricerca,   sperimentazione,
consulenza,   assistenza   alle   imprese,  certificazione,  proposta
normativa,  controlli   di   laboratorio,   standardizzazione   delle
metodiche  e  delle  procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai
fini della sicurezza e  della  compatibilita'  ambientale  legati  ad
interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi
compresi  l'analisi  del progetto e l'esercizio di impianti a rischio
di incidenti  rilevanti  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  maggio  1988,  n. 175, o comunque connessi a forme di
energia capaci di alterare l'equilibrio biologico  ed  ecologico.  Il
dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori.
  17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di
coordinamento delle attivita' di omologazione di prodotti ed impianti
previsti  dalla  legge  12  agosto  1982, n. 597, con funzioni sia di
indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno
e di rilevazione sperimentale, nonche' per una  uniforme  ed  univoca
applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia  omologativa. Svolge
inoltre  compiti  di  omologazione  di  prodotti  ed   impianti   non
direttamente    esercitabili    dai   dipartimenti   periferici,   di
certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   per
l'attivita' di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle
procedure    di   certificazione.   Effettua   inoltre   elaborazioni
statistiche relative  a  tutte  le  attivita'  di  certificazione  ed
omologazione. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
  18.  Il  dipartimento  documentazione,  informazione  e  formazione
costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti  dell'Istituto,
il  centro  nazionale  di  informazione e documentazione attinente la
salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e  di  lavoro.
Il  dipartimento  documentazione,  informazione  e  formazione svolge
compiti  di  acquisizione,  esame,  elaborazione,  classificazione  e
divulgazione   dei   dati  attinenti  ai  compiti  dell'Istituto.  Il
dipartimento  svolge  inoltre  attivita'  didattica,  formativa,   di
perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario
nazionale.  Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
 
Nota all'art. 7:
             - Si riporta l'allegato 1, per quanto riguarda il I e il
          II  livello  professionale, del D.P.R. 12 febbraio 1991, n.
          171  recante  "Recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990
          concernente il personale delle istituzioni e degli enti  di
          ricerca  e sperimentazione di cui all'art.  9 della legge 9
          maggio 1989, n. 168".
          "ALLEGATO 1 (Profili professionali):
          I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA.
             Capacita' acquisita, comprovata  da  elementi  oggettivi
          nel  determinare  autonomamente  avanzamenti di particolare
          originalita',  significato  e  valore  internazionale   nel
          settore prevalente di ricerca.
             Modalita'  di  accesso:  concorso pubblico nazionale per
          titoli. Si prescinde dai  limiti  di  eta'  previsti  dalla
          vigente normativa.
          II livello professionale - PRIMO RICERCATORE.
             Capacita'  acquisita,  comprovata da elementi oggettivi,
          nel  determinare  autonomamente  avanzamenti  significativi
          nelle conoscenze nel settore preminente di attivita.
             Modalita'  di  accesso:  concorso pubblico nazionale per
          titoli ed esame; titolo di  studio  richiesto:  diploma  di
          laurea; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che
          per  il  personale  in  servizio;  conoscenza di almeno una
          lingua straniera parlata e scritta.
          I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO.
             Capacita'  acquisita  di  svolgere  in  piena  autonomia
          funzioni  di  progettazione,  di elaborazione e di gestione
          correlate ad attivita' tecnologiche  e/o  professionali  di
          particolare   complessita'   e/o   di  coordinamento  e  di
          direzione  di  servizi  e  strutture   tecnico-scientifiche
          complesse  di  rilevante  interesse  e  dimensione anche in
          settori in cui e'  richiesto  l'espletamento  di  attivita'
          professionali.
             Modalita'  di  accesso:  concorso pubblico nazionale per
          titoli ed esami, si prescinde dai limiti di  eta'  previsti
          dalla   vigente  normativa;  titolo  di  studio  richiesto:
          diploma di  laurea;  superamento  dell'esame  di  stato  ed
          iscrizione  all'albo  ove  richiesto  per  le  funzioni  da
          svolgere;  almeno  dodici  anni  di  specifica   esperienza
          professionale;  conoscenza  di  almeno una lingua straniera
          parlata e scritta.
          II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO.
             Capacita' acquisita di svolgere  autonomamente  funzioni
          di  progettazione,  di elaborazione e di gestione correlate
          all'attivita'  tecnologiche  e/o   professionali   e/o   di
          coordinare  a  tali  fini  competenze  tecniche,  anche  in
          settori in cui e'  richiesto  l'espletamento  di  attivita'
          professionali.
             Modalita'  di  accesso:  concorso pubblico nazionale per
          titoli ed esami; titolo di  studio  richiesto:  diploma  di
          laurea;  superamento  dell'esame  di  stato  ed  iscrizione
          all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere;  almeno
          otto  anni  di specifica esperienza professionale; eta' non
          superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale
          in servizio; conoscenza  di  almeno  una  lingua  straniera
          parlata e scritta".
             -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 4, del D.Lgs. 30
          giugno 1993, n. 268, si veda in nota all'art. 1.
             - Per il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, si veda in  nota
          all'art.  1.
             -  Per  la legge 12 agosto 1982, n. 597, si veda in nota
          all'art. 1.