Art. 7. Dipartimenti centrali 1. I dipartimenti centrali sono: a) igiene del lavoro; b) medicina del lavoro; c) tecnologie di sicurezza; d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente; e) omologazione e certificazione; f) documentazione, informazione e formazione. 2. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attivita' svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unita' funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attivita' svolta di fronte al direttore del dipartimento. 3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico. 4. Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti. 5. Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unita' funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo. 6. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta. Con provvedimento motivato puo' essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale. 7. I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta. 8. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unita' funzionale amministrativo-contabile cui competono attivita' amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilita' e contratti. L'unita' funzionale in questione e' retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV. 9. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicita' di indirizzo delle attivita' dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attivita' delle singole unita' funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unita' funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della piu' razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento. 10. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti e' disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unita' funzionali e' disposta dal direttore del dipartimento. 11. I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attivita' di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268. 12. I dipartimenti centrali e periferici possono altresi' svolgere attivita' didattica, in relazione a collaborazioni con le universita', enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto. 13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori. 14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori. 15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualita' dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualita' dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori. 16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilita' ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali e laboratori. 17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attivita' di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivita' di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attivita' di certificazione ed omologazione. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali. 18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attivita' didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento e' articolato in unita' funzionali.
Nota all'art. 7: - Si riporta l'allegato 1, per quanto riguarda il I e il II livello professionale, del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168". "ALLEGATO 1 (Profili professionali): I livello professionale - DIRIGENTE DI RICERCA. Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalita', significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa. II livello professionale - PRIMO RICERCATORE. Capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attivita. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. I livello professionale - DIRIGENTE TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare complessita' e/o di coordinamento e di direzione di servizi e strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami, si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno dodici anni di specifica esperienza professionale; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta. II livello professionale - PRIMO TECNOLOGO. Capacita' acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attivita' tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. Modalita' di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami; titolo di studio richiesto: diploma di laurea; superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere; almeno otto anni di specifica esperienza professionale; eta' non superiore a quarantacinque anni, salvo che per il personale in servizio; conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta". - Per il testo dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, si veda in nota all'art. 1. - Per il D.P.R. 27 maggio 1988, n. 175, si veda in nota all'art. 1. - Per la legge 12 agosto 1982, n. 597, si veda in nota all'art. 1.