Art. 8. Dipartimenti periferici 1. Ciascun dipartimento periferico opera territorialmente nelle circoscrizioni riportate nella tabella D. Ciascuno di essi si articola in tre unita' funzionali tecnico-scientifiche ed in una unita' funzionale amministrativo-contabile. 2. I dipartimenti siti in capoluogo di regione o che abbiano comunque come sviluppo territoriale il territorio regionale possono svolgere particolari incarichi di rappresentanza dell'Istituto a livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione, in tutte le attivita' che l'Istituto puo' svolgere. 3. I dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta. 4. I coordinatori delle unita' funzionali dei dipartimenti periferici sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificita' professionale richiesta. 5. Nei dipartimenti periferici di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Napoli la IV unita' funzionale (unita' amministrativo-contabile) e' coordinata, di norma, da un dirigente che svolge altresi' le funzioni di funzionario delegato, mentre nei rimanenti dipartimenti e' coordinata da un funzionario appartenente, di norma, alla IV qualifica funzionale. 6. Ferma restando la dipendenza diretta dal direttore dell'Istituto, i direttori dei dipartimenti periferici sono coordinati dai dipartimenti centrali nelle attivita' che afferiscono alle materie di rispettiva competenza dei dipartimenti centrali stessi. 7. I direttori dei dipartimenti periferici sono responsabili dell'attivita' complessiva svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. Recepiscono ed applicano le disposizioni emanate dal direttore dell'Istituto che, per quanto riguarda le disposizioni di carattere tecnico ed organizzativo, sente i dipartimenti centrali interessati. Coordinano e sovraintendono, con compiti di unicita' di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto, le attivita' delle unita' organiche tecnico-scientifiche e di quelle amministrative. 8. Gli incarichi di dirigenza dei dipartimenti periferici sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto. 9. Gli incarichi di coordinamento delle unita' funzionali sono conferiti dal direttore dell'Istituto sentiti i direttori dei dipartimenti interessati. 10. Ai direttori dei dipartimenti periferici e' consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle loro dirette dipendenze. La consistenza di tale organico e' disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento. 11. I dipartimenti periferici sede di capoluogo di regione esplicano anche funzione di raccordo e di rappresentanza con le strutture decentrate dello Stato, nonche' con tutti gli organi istituzionali regionali.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'allegato 1 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, si veda i nota all'art. 7.