Art. 8.
                       Dipartimenti periferici
  1. Ciascun dipartimento  periferico  opera  territorialmente  nelle
circoscrizioni  riportate  nella  tabella  D.  Ciascuno  di  essi  si
articola in tre unita'  funzionali  tecnico-scientifiche  ed  in  una
unita' funzionale amministrativo-contabile.
  2.  I  dipartimenti  siti  in  capoluogo  di  regione o che abbiano
comunque come sviluppo territoriale il territorio  regionale  possono
svolgere  particolari  incarichi  di  rappresentanza  dell'Istituto a
livello regionale, anche ai fini di un coordinamento funzionale degli
altri dipartimenti ricadenti nel territorio della regione,  in  tutte
le attivita' che l'Istituto puo' svolgere.
  3.  I  dipartimenti sono retti, di norma, da personale appartenente
al I livello professionale di cui  all'allegato  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1991, n. 171, in relazione
alla specificita' professionale richiesta.
  4.  I  coordinatori  delle  unita'  funzionali   dei   dipartimenti
periferici  sono nominati, di norma, tra il personale appartenente al
II livello professionale  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1991, n. 171, in relazione
alla specificita' professionale richiesta.
  5. Nei dipartimenti periferici di Roma,  Milano,  Torino,  Bologna,
Firenze    e    Napoli    la    IV    unita'    funzionale    (unita'
amministrativo-contabile) e' coordinata, di norma,  da  un  dirigente
che  svolge  altresi' le funzioni di funzionario delegato, mentre nei
rimanenti dipartimenti e' coordinata da un funzionario  appartenente,
di norma, alla IV qualifica funzionale.
  6.   Ferma   restando   la   dipendenza   diretta   dal   direttore
dell'Istituto,  i  direttori   dei   dipartimenti   periferici   sono
coordinati  dai dipartimenti centrali nelle attivita' che afferiscono
alle materie  di  rispettiva  competenza  dei  dipartimenti  centrali
stessi.
  7.  I  direttori  dei  dipartimenti  periferici  sono  responsabili
dell'attivita' complessiva  svolta  dal  dipartimento  di  fronte  al
direttore  dell'Istituto.  Recepiscono  ed  applicano le disposizioni
emanate dal direttore  dell'Istituto  che,  per  quanto  riguarda  le
disposizioni   di   carattere   tecnico  ed  organizzativo,  sente  i
dipartimenti centrali interessati. Coordinano e  sovraintendono,  con
compiti di unicita' di indirizzo per la realizzazione degli obiettivi
dell'Istituto,     le     attivita'     delle     unita'    organiche
tecnico-scientifiche e di quelle amministrative.
  8. Gli incarichi di  dirigenza  dei  dipartimenti  periferici  sono
conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto.
  9.  Gli  incarichi  di  coordinamento  delle unita' funzionali sono
conferiti  dal  direttore  dell'Istituto  sentiti  i  direttori   dei
dipartimenti interessati.
  10.   Ai   direttori  dei  dipartimenti  periferici  e'  consentito
avvalersi di una segreteria formata da  personale  non  dirigenziale,
che  opera  alle  loro  dirette  dipendenze.  La  consistenza di tale
organico e' disposta dal  direttore  dell'Istituto  su  proposta  del
direttore del dipartimento.
  11.   I  dipartimenti  periferici  sede  di  capoluogo  di  regione
esplicano anche funzione di  raccordo  e  di  rappresentanza  con  le
strutture  decentrate  dello  Stato,  nonche'  con  tutti  gli organi
istituzionali regionali.
 
Nota all'art. 8:
             - Per il testo dell'allegato 1 del  D.P.R.  12  febbraio
          1991, n.  171, si veda i nota all'art. 7.