IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. Mincomes n. 25261 del 14 marzo 1994); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di efficacia del regolamento 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero del commercio con l'estero sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 3. I procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa competente e della fonte normativa. Per i provvedimenti il cui procedimento non trovi indicazione nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge. 4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del commercio con l'estero definisce i termini entro i quali deve compiere le attivita' endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione sia competente all'adozione dell'atto finale. A tal fine adotta apposito regolamento ad integrazione del presente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.