Art. 10. 
                    Responsabile del procedimento 
  1. Salvo che non sia diversamente  disposto,  il  responsabile  del
procedimento e' il primo dirigente preposto all'unita'  organizzativa
competente. 
  2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita'  dell'istruttoria  e
di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 
  3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate dall'art. 6 della legge  e  dal  presente  regolamento  e
svolge  tutti  gli  altri   compiti   indicati   nelle   disposizioni
organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
 
           Note all'art. 10:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6 della legge n.
          241/1990:
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per  l'emanazione   del
          provvedimento;
               b)  accerta d'uffico i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato  e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria. In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la   rettifica   di   dichiarazioni  o  istanze  erronee  o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
               c)  propone  l'indicazione  o, avendone la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
               e)   adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
             -  La  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, reca norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme.