Art. 10. Responsabile del procedimento 1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il primo dirigente preposto all'unita' organizzativa competente. 2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'uffico i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.