Art. 13. 
                       Pubblicita' aggiuntiva 
  1. Il presente regolamento, oltre  che  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante
ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministero del commercio con
l'estero.  Le  stesse  forme  e  modalita'  sono  utilizzate  per  le
successive modifiche e integrazioni. 
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti la indicazione  delle  unita'  organizzative
responsabili  dell'istruttoria  e  del   procedimento   nonche'   del
provvedimento finale, in relazione a  ciascun  tipo  di  procedimento
amministrativo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 11 aprile 1994 
                                                 Il Ministro: BARATTA 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994 
  Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 7