Art. 13. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministero del commercio con l'estero. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 aprile 1994 Il Ministro: BARATTA Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1994 Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 7