Art. 2. 
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 
  1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre  dalla
data in cui il Ministero del commercio con l'estero abbia notizia del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 
  2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o  un  ufficio  di
altra amministrazione, il termine  iniziale  decorre  dalla  data  di
ricevimento, da parte  del  Ministero  del  commericio  estero  della
richiesta o della proposta.