Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il Ministero del commercio con l'estero abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Quando l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del commericio estero della richiesta o della proposta.