Art. 3. 
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad  iniziativa  di
                                parte 
  1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il  termine  iniziale
decorre dalla data di ricevimento della  domanda  o  istanza  redatta
nelle forme e nei modi  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti,  ove
portati  a  idonea   conoscenza   degli   amministrati,   indirizzata
all'organo competente, corredata della  prescritta  documentazione  e
contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18 della legge. 
   2.  Nell'ipotesi  in  cui  la   domanda   o   istanza   presentata
dall'interessato sia irregolare o  incompleta,  il  responsabile  del
procedimento inviera'  al  richiedente,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  domanda  o  istanza,  ove  non  sia  diversamente
indicato nelle tabelle allegate, comunicazione nella  quale  verranno
specificate le cause di irregolarita'  od  incompletezza.  In  questi
casi, il termine iniziale del procedimento  docorre  dal  ricevimento
della domanda regolarizzata o completata. 
  3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda  o  istanza   e'
rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente,  ove  possibile,
le indicazioni di cui all'art. 8, della legge. Le  dette  indicazioni
sono cumunque fornite all'atto  della  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento di cui all'art. 7 della legge e dell'art. 4 del presente
regolamento. Per le domande o istanze inviate a  mezzo  del  servizio
postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta
e' costituita dall'avviso stesso. 
  4. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il  dovere  di
procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente  dagli
articoli 2 e 10 della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  nonche'  il
disposto di cui all'art. 18 della legge. 
 
           Note all'art. 3:
             -  Si  trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della
          legge n.  241/1990:
             "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di  impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato
          con le modalita' previste dall'art.   8,  ai  soggetti  nei
          confronti  dei quali il provvedimento finale e' destinato a
          produrre effetti diretti ed a quelli che per legge  debbono
          intervenirvi.    Ove parimenti non sussistano le ragioni di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuali o facilmente
          individuabili,   diversi   dai  suoi  diretti  destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
             2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          dell'effettuazione  delle  comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari".
             "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare  notizia
          dell'avvio    del   procedimento   mediante   comunicazione
          personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
               a) l'amministrazione competente;
               b) l'oggetto del procedimento promosso;
               c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
               d) l'ufficio in cui si  puo'  prendere  visione  degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazionemedesima.
             4. L'omissione di taluna delle comunicazioni  prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista".
             "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore  della presente legge le amministrazioni interessate
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da  parte  di  cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
          alla  legge  4  gennaio   1968,   n.   15,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Delle  misure  adottate le
          amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
          all'art. 27.
             2. Qualora l'interessato dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
             3. Parimenti sono accertati d'ufficio  dal  responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".
             -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 10 della
          legge n.    15/1968,  recante  norme  sulla  documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme:
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione     delle     normali    certificazioni.    La
          sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere  autenticata
          con le modalita' di cui all'art. 20".
             "Art.  10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta,
          l'assenza di  precedenti  penali  e  l'assenza  di  carichi
          pendenti,  ove  richieste,  sono accertate d'ufficio presso
          gli uffici pubblici  competenti,  dall'amministrazione  che
          deve  emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni
          non  possono  richiedere  atti  o  certificati  concernenti
          fatti,  stati  e qualita' personali che risultino attestati
          in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse  siano
          tenute a certificare".
             -  Per il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990, si
          veda in nota dell'art. 3.