Art. 5. 
                   Partecipazione al procedimento 
  1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge, presso  le  sedi
degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese  note,  mediante
affissione in appositi albi o con altre idonee forme di  pubblicita',
le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 
  2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge, coloro che hanno
titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie  e
documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la
durata del procedimento, sempre che il procedimento  stesso  non  sia
concluso. Il Ministro e i direttori generali delegati, tenendo  conto
dell'esigenza  di  concludere  tempestivamente  il  procedimento   in
termini piu' brevi di quelli indicati nella tabella allegata, possono
ridurre proporzionalmente il termine per la presentazione di  memorie
o documenti a non oltre la meta' di quello fissato per la durata  del
procedimento,  dandone  idonea  comunicazione.  La  presentazione  di
memorie e documenti oltre il termine ordinario o quello  ridotto  non
puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  10  della  legge  n.
          241/1990:
             "Art.  10.  -  1.  I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
               a) di prendere visione degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
               b)  di  presentazione memorie scritte e documenti, che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".