Art. 5. Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. Il Ministro e i direttori generali delegati, tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente il procedimento in termini piu' brevi di quelli indicati nella tabella allegata, possono ridurre proporzionalmente il termine per la presentazione di memorie o documenti a non oltre la meta' di quello fissato per la durata del procedimento, dandone idonea comunicazione. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine ordinario o quello ridotto non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".