Art. 7. 
Acquisizione obbligatoria di pareri  e  di  valutazioni  tecniche  di
                       organi o enti appositi 
  1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo  consultivo
e il parere non intervenga entro il  termine  stabilito  da  legge  o
regolamento o entro i termini previsti in  via  suppletiva  dall'art.
16, commi 1 e 4,  della  legge,  l'amministrazione  richiedente  puo'
procedere  indipendentemente   dall'acquisizione   del   parere.   Il
responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi  di  tale
facolta', partecipa agli interessati la determinazione  di  attendere
il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene  computato
ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque
essere superiore ad altri centottanta giorni. 
  2. Ove per disposizione di legge o  regolamento  l'adozione  di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti appositi e  questi  non  provvedano  e  non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all'art.  17,  commi  1  e  3,  della  legge,  il  responsabile   del
procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche  agli  organismi
di cui al primo  comma  del  suindicato  art.  17  e  partecipa  agli
interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo  di
un anno dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,  il  tempo
occorrente per l'acquisizione delle valutazioni  tecniche  non  viene
computato ai fini del  termine  finale  del  procedimento.  Entro  il
medesimo termine annuale, il  Ministro  del  commerico  con  l'estero
individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni,
o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati  di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli  organi
ordinari, ai quali sia possibile richiedere  in  via  sostitutiva  le
valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i  quali  le  stesse
devono essere rese; provvede altresi', ove occorra, ad apportare, con
la  prescritta  forma  regolamentare,  le  conseguenti  modifiche  ai
termini  finali  stabiliti  nelle  tabelle   allegate   al   presente
regolamento. 
  3. Fino  a  quando  il  Ministero  non  avra'  provveduto,  in  via
generale, nei  modi  suindicati,  il  responsabile  del  procedimento
provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i  soggetti
ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il  testo  degli  articoli 16, commi 1 e 4, e 17
          della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.