Art. 9. Unita' organizzativa 1. Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' la divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento. 2. Successive modifiche all'identificazione dell'unita' organizzativa responsabile saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sotto forma di comunicato.