Art. 9. 
                        Unita' organizzativa 
  1.   Salvo   diversa   determinazione,    l'unita'    organizzativa
responsabile   dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' la
divisione od ufficio competente, indicati nelle tabelle  allegate  al
presente regolamento. 
  2.    Successive    modifiche    all'identificazione    dell'unita'
organizzativa  responsabile   saranno   pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sotto forma di comunicato.