(C.N.F.)
                   IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
     Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale 
  Nella tornata del 12 giugno 1993; 
  Visto l'articolo unico della legge 7  novembre  1957,  n.  1051,  e
l'art. 1 della legge 3  agosto  1949,  n.  536,  che  attribuisce  al
Consiglio nazionale forense il compito di stabilire  ogni  biennio  i
criteri per la determinazione degli  onorari,  dei  diritti  e  delle
indennita'  spettanti  agli  avvocati  e  ai   procuratori   per   le
prestazioni in materia civile; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22  febbraio
1946, n. 170, concernente  i  criteri  per  la  determinazione  degli
onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema  di
cassazione e al Tribunale supremo militare; 
  Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949,  n.  536,  concernente  i
criteri per  la  determinazione  degli  onorari  e  delle  indennita'
spettanti  agli  avvocati  e  ai  procuratori  in  materia  penale  e
stragiudiziale; 
  Vista la delibera del Consiglio  nazionale  forense  del  30  marzo
1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre  1990,  n.  392,
che ha stabilito i criteri per la determinazione degli  onorari,  dei
diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e  ai  procuratori
per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale
e per prestazioni stragiudiziali; 
  Vista la delibera del Consiglio nazionale forense  del  24  gennaio
1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che
ha modificato le tariffe penali rapportandole  alle  varie  attivita'
previste dal nuovo codice di procedura penale. 
  Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e  di
aumentarle congruamente per il  nuovo  biennio,  al  fine  di  almeno
accostarle  all'aumento  del  costo  della  vita,  mai  integralmente
riconosciuto,   correggendo   altresi'   alcune   delle    precedenti
disposizioni; 
                              Delibera: 
  Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative  tabelle,  per
il nuovo biennio, i criteri per la determinazione: 
   1) degli onorari, dei diritti e delle  indennita'  spettanti  agli
avvocati ed ai procuratori  per  prestazioni  giudiziali  in  materia
civile ed amministrativa; 
   2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi
penali; 
   3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed  ai
procuratori in materia stragiudiziale. 
                                             Il presidente: RICCIARDI 
Il segretario: PARRINO