TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA. Art. 1. Diritto dell'avvocato e del procuratore 1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.