(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 15)
                              Art. 15. 
                       Rimborso spese generali 
  1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario
delle spese generali in ragione  del  dieci  per  cento  sull'importo
degli onorari e dei diritti.