(Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-art. 15)
Art. 15.
Rimborso spese generali
1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario
delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo
degli onorari e dei diritti.